Il Superamento Della Regola Di Immodificabilità Della Composizione Del R.T.I. Deve Essere Esteso Anche Qualora Un Membro Abbia Perso L’attestazione SOA, Purché La Carenza Possa Essere Colmata Dalle Altre Imprese Già Facenti Parte Del Raggruppamento
Gara per lavori. Il raggruppamento viene escluso per due ordini di motivi:
- i singoli componenti del raggruppamento originario non avevano conservato ininterrottamente i requisiti tecnici di partecipazione, perché, pur potendo il R.T.I. nel suo insieme avvalersi della qualificazione in OS13, la mandante aveva perso il requisito e, quindi, era carente di qualificazione rispetto alla quota di esecuzione delle lavorazioni in OS13 assunta in sede di offerta;
- la modifica soggettiva in questione sarebbe vietata, in quanto finalizzata ad eludere la carenza di un requisito partecipativo.
Tar Liguria, Sez. I, 10/05/2022, N. 355 accoglie il ricorso:
Si rammenta che il principio di immutabilità soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese (e del consorzio ordinario), è attualmente sancito dall’art. 48, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, ma subisce una pluralità di eccezioni, disposte dai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48.
La variazione della compagine del R.T.I. è consentita in una serie di ipotesi, purché le imprese “superstiti” della cordata possiedano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni da affidare e/o da eseguire:
– vicende soggettive riguardanti il mandatario (comma 17) o un mandante (comma 18), conseguenti ad eventi puntualmente indicati e sopravvenuti rispetto al momento di presentazione dell’offerta (procedure di insolvenza, morte, interdizione o inabilitazione, interdittiva antimafia e perdita dei requisiti di cui all’art. 80);
– manifestazione della volontà di recedere da parte di una o più delle imprese associate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara (comma 19).
Riguardo l’inquadramento generale dell’argomento, la questione in discussione riguarda il venir meno di un requisito speciale di partecipazione, quale il possesso di un’attestazione SOA, in capo ad uno dei componenti del R.T.I., nella fase della gara posteriore alla presentazione dell’offerta. A tal proposito, il sopravvenuto difetto del requisito tecnico non potrebbe essere sanato, non solo con una sostituzione esterna, ma nemmeno mediante un riassetto interno del raggruppamento (pur nel suo insieme in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori).
Altro orientamento, invece, si è espresso nel senso che, a fronte del venir meno di un requisito partecipativo quale una certificazione SOA, la stazione appaltante deve assegnare alla squadra un termine per l’eventuale modifica riduttiva della propria compagine e, nell’ipotesi di verifica positiva in ordine alla sussistenza della qualifica in capo alle imprese rimanenti, consentire al R.T.I. di riprendere la gara, mentre, in caso di esito negativo, escluderlo.
Alla luce della ricostruzione normativa operata dalle sopra richiamate pronunzie, il Collegio ritiene che, sia per coerenza logica e sistematica, sia in virtù del criterio di ragionevolezza, il parziale superamento della regola di immodificabilità della composizione del R.T.I. debba essere esteso anche al caso in cui un membro del raggruppamento abbia perso un requisito speciale di partecipazione e, segnatamente, un’attestazione SOA, a condizione, naturalmente, che la carenza possa essere colmata dalle altre imprese già facenti parte della cordata.
Inoltre, il riconoscimento della facoltà di variazione in diminuzione del raggruppamento nell’ipotesi in esame non viola la ratio della proibizione di modifiche soggettive. Come noto, l’immutabilità degli operatori è posta a presidio di due esigenze fondamentali: consentire all’amministrazione aggiudicatrice una verifica preliminare e compiuta dell’idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti, onde impedire l’affidamento e l’esecuzione della commessa da parte di soggetti privi dei necessari requisiti, generali o speciali; assicurare a tutte le imprese gareggianti un confronto rispettoso della parità di trattamento, impedendo mutamenti soggettivi calibrati sull’evoluzione della gara o sull’andamento del rapporto contrattuale.