Il subappalto nello schema del nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Attualmente l’istituto del subappalto è disciplinato dall’art. 105 e dall’art. 174 del Codice dei Contratti Pubblici mentre nel nuovo schema trova spazio agli articoli 119 e 188.
Tra le modifiche più evidenti vi è quella che riguarda il testo del comma 12 dell’art. 119, il quale dispone che il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale negli affidamenti dei contratti di lavori e servizi non solo qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale, ma anche quando il costo della manodopera sia pari o superiore al 50 per cento dell’importo complessivo dei corrispettivi.
Ancora, il divieto di ulteriore subappalto previsto dal vecchio comma 19 è stato aggiornato dal comma 17. A riguardo, mentre il D.lgs. n. 50/2016 stabilisce soltanto che “L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto”, il nuovo testo dispone che “Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.
Per quanto riguarda, infine, l’art. 174, relativo alle concessioni in materia di subappalto, l’intera disciplina è stata snellita. L’intera disciplina, come disposto nell’art. 188 “è regolat[a] dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all’articolo 119″.
Il legislatore prevede che per le concessioni in subappalto sia necessario fare riferimento alle stesse norme previste per l’esecuzione del subappalto e riportate nel nuovo articolo 119.