Il parere del MIMS sulla Procedura ristretta per affidamenti sopra soglia
Nel parere n. 1151 del 26 gennaio 2022, il MIMS si è espresso in materia di procedure sopra soglia e sulla riduzione del numero dei candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare ai sensi dell’art. 91 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.
Nello specifico risponde in merito alle possibili alternative che una Stazione appaltante può applicare per potere utilizzare la più semplice procedura ristretta invece della più complessa procedura aperta.
A riguardo, il MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) ha specificato che la riduzione degli operatori economici è una mera facoltà della stazione appaltante, che questa può esercitare, ai sensi dell’art. 91 comma 1 del codice, “quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell’opera, della fornitura o del servizio” .
Difatti, l’art. 91 indica espressamente che: “le Stazioni Appaltanti possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un’offerta”, nonché “ proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste”.
Nel caso di procedura ristretta sopra soglia comunitaria, il quadro normativo prevede:
- La necessità di acquisire le candidature presentate dagli operatori economici (OE) per la partecipazione alla gara (solo candidature senza presentazione dell’offerta) a seguito delle pubblicazioni preliminari previste per le procedure sopra soglia;
- Operare eventualmente una riduzione degli OE candidati da dover successivamente invitare, verificando che siano almeno in numero pari a 5 e in possesso delle capacità economico finanziarie richieste;
- Procedere, in ultimo, con l’invito a presentare offerta unicamente i 5 OE selezionati, trasmettendo, solo in questa fase, la lettera d’invito col dettaglio delle condizioni amministrative e relativi disciplinari tecnici.