I Principi Guida Per La Stazione Appaltante In Caso Di Affidamento Concessione Servizi
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 10567/2022, ha accolto l’appello di una società esclusa da una procedura di gara per l’affidamento di un servizio. L’esclusione è avvenuta in fase di verifica dell’offerta, motivata dalla Stazione Appaltante su una valutazione costi/ricavi che metteva in luce un’offerta anomala.
Nel valutare il caso, Palazzo Spada ha ricordato che in materia di concessione di servizi:
- il rischio imprenditoriale di cui il concessionario è portatore discende da scelte dell’imprenditore in merito all’organizzazione dei propri mezzi e delle modalità di offerta del servizio, in quanto capaci di orientare la domanda e di condizionare, almeno in una certa misura, questi fattori esogeni;
- se nella lex specialis va indicato il volume dei ricavi che il servizio può generare, al fine di orientare gli operatori economici sulla dimensione economica del servizio da dare in affidamento, l’operatore economico resta però libero, assumendosi il rischio imprenditoriale, di organizzare i propri mezzi e l’offerta, per massimizzare il guadagno derivante dalla concessione.
Di conseguenza quindi, colui che partecipa a una gara per una concessione di servizi può formulare un’offerta ipotizzando che la gestione del servizio gli consenta la realizzazione di ricavi maggiori rispetto a quelli stimati dall’amministrazione concedente e da questa indicati nella legge di gara, assumendosi però il rischio delle proprie valutazioni.
Come spiega il Consiglio di Stato, l’offerta dell’appellante è stata ritenuta inadeguata, generica ed insufficiente, soprattutto se considerata nel contesto di una gara con parametri economici dichiaratamente approssimativi: a fronte invece di giustificazioni analitiche dell’appellante, riguardo sia ai maggiori costi del lavoro sia ai maggior ricavi, la Stazione Appaltante non ha fornito alcuna considerazione a supporto della valutazione di anomalia.
In definitiva, in sede di verifica dell’anomalia, la Stazione Appaltante si è limitata a ritenere immodificabile la stima degli incassi effettuata ai fini della verifica della sussistenza di un utile di impresa, senza tener conto di ciò che la giurisprudenza ha definito un cardine del sistema, cioè che l’operatore economico rimane libero, assumendosi il rischio imprenditoriale, di organizzare i propri mezzi e l’offerta del servizio, allo scopo di massimizzare il guadagno derivante dalla concessione.
L’appello è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento di esclusione.