Gli Obblighi Dell’Operatore Sul Subappalto Necessario
L’operatore, in caso di ricorso al subappalto necessario, è tenuto a dichiararlo esplicitamente già in fase di gara, pena l’esclusione dalla procedura.
Il TAR Campania con la sentenza n. 3133/2023 ha respinto il ricorso proposto da un operatore economico, escluso da una procedura per l’affidamento di servizi, poiché non aveva presentato la dichiarazione.
Nello specifico, l’operatore economico non era in possesso di un requisito di capacità tecnico professionale che riteneva essere attinente a una prestazione di carattere secondario e che poteva essere comprovato anche mediante ricorso al cd. subappalto “necessario”.
La Stazione appaltante, però, afferma che in assenza di dichiarazioni, in sede di D.G.U.E., della volontà di far ricorso al subappalto necessario e della volontà di subappaltare la sottocategoria specifica, andava disposta l’esclusione dalla gara.
Il giudice amministrativo condivide quanto appena detto, poiché non era stata presentata alcuna prova della manifestazione espressa e inequivoca della volontà di integrare il possesso del requisito mediante subappalto necessario.
La giurisprudenza amministrativa, già precedentemente, ha precisato che il concorrente:
- non è tenuto ad indicare il nominativo del subappaltatore già in sede di offerta;
- è tenuto a dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante, ossia la volontà di avvalersi del subappalto c.d. necessario;
- in caso di subappalto c.d. “necessario” di lavori, la dichiarazione deve contenere un riferimento nominativo al subappaltatore, unitamente alla prova del possesso, in capo a costui, dei prescritti requisiti di qualificazione, potendo essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente disponga autonomamente delle qualificazioni necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara.
Dall’esclusione dalla gara, discende poi la decadenza dell’interesse a ricorrere in relazione alle successive fasi procedimentali della gara: l’impresa che non abbia partecipato alla procedura, ovvero sia stata legittimamente esclusa dalla gara, per effetto dell’esclusione o della mancata presentazione della domanda, non ha titolo a impugnare gli atti, essendo portatore di un interesse di mero fatto alla caducazione dell’intera selezione, al fine di poter presentare la propria offerta in ipotesi di riedizione della nuova gara.