Gare D’appalto: I Disciplinari Di Gara
Il Consiglio di Stato con Sentenza dell’8 giugno 2021, n. 4371 si pronuncia in merito alla limitazione dimensionale dell’offerta tecnica e delle cause da esclusione disciplinate dal Codice dei contratti.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento con il quale la P.A. appaltante, in forza di una specifica previsione del bando, abbia escluso una ditta da una gara di appalto di servizi, motivato con esclusivo riferimento al fatto che la relazione tecnica allegata all’offerta sia stata predisposta con un numero di pagine sostanzialmente eccedenti quello consentito dalla lex specialis.
Secondo il Consiglio, infatti, tale previsione costituirebbe una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali, nonché con l’interesse della stessa Amministrazione a selezionare l’offerta migliore.
Le motivazioni del ricorso presentato da parte della società esclusa sono l’errata interpretazione dell’obbligo di presentazione della tabella analitica dei costi per il personale e per la sicurezza o il mancato rispetto del limite dimensionale dell’offerta tecnica come previsto dalle linee guida ANAC.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, nell’offerta economica vanno indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel caso di mancata indicazione degli stessi si potrà incorrere nell’esclusione dalla gara (nel caso in cui sia specificato nel disciplinare) o nel soccorso istruttorio e quindi richiesta di integrazione documentale, quando non è presente la clausola di esclusione.
Il concorrente, nello specifico, ha fornito sia i costi di manodopera che i costi relativi alla sicurezza, ma non la tabella di scomposizione analitica dei costi sostenuti per il personale.
I giudici hanno ritenuto che tale obbligo non era prescritto a pena di esclusione, per cui “stante il principio della tassatività delle cause di esclusione e il favor partecipationis, non è possibile disporre l’esclusione per carenze documentali non espressamente sanzionate dalla legge di gara”.
Infine, per quanto concerne i limiti dimensionali dell’offerta tecnica da rispettare, nella sentenza viene anche chiarito che la limitazione dimensionale deve rappresentare “una mera indicazione ai concorrenti e non può costituire causa di esclusione dalla gara”.