Esclusione dall’offerta economica: Omissione dei costi della manodopera e della sicurezza del personale
Il TAR Liguria, con sentenza n. 332 del 02/05/2022, si è pronunciato sui costi della manodopera e sui casi di esclusione dall’offerta economica negli appalti pubblici.
A riguardo, il tribunale amministrativo, ha respinto il ricorso presentato da un operatore economico contro l’aggiudicazione di un appalto sulla base del fatto che il concorrente aggiudicatario non avrebbe indicato nell’offerta i costi relativi alla manodopera e alla sicurezza.
Secondo i giudici un appalto per la sola fornitura di prodotti non implica che l’operatore debba indicare nell’offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si applica dunque, quanto previsto nell’art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 ovvero che rimangono escluse dall’indicazione dei costi della manodopera le forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a).
L’appalto oggetto della summenzionata sentenza, si qualifica come fornitura senza manodopera e non come appalto misto di fornitura e servizi, né tantomeno come fornitura con posa in opera, in quanto si tratta di una semplice fornitura di prodotti ad enti sanitari.
Ciò implica che l’appalto in esame, avendo natura di mera fornitura, è escluso dal perimetro applicativo dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016. La lex specialis inoltre, non imponeva ai partecipanti la specificazione dei costi della manodopera e anche qualora quest’obbligo fosse stato introdotto, l’omissione di tale adempimento (non prescritto, appunto, dall’art. 95, comma 10, cit.) non avrebbe potuto essere sanzionata con l’espulsione, alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016.
Per quanto concerne invece i costi relativi alla sicurezza, l’amministrazione non può espellere da una gara per l’appalto di forniture il miglior offerente solo perché questo abbia commesso un errore nell’indicazione dei costi sostenuti per la sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione ad un prodotto fabbricato nel proprio stabilimento ed offerto senza posa in opera. Questo perché si tratta di una voce “interna alla dimensione aziendale dell’offerente e alla linea di produzione dalla quale origina il prodotto finito da fornire”, che “non integra…né una manifestazione volitiva, né la violazione sostanziale di un precetto che, seppur contra legem, l’amministrazione ha posto a tutela del generale interesse alla corretta osservanza della normativa di sicurezza sul luogo di lavoro”.
Ai sensi dell’art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, e secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la verifica di anomalia, nei casi in cui non sia obbligatoria, costituisce una facoltà dell’Amministrazione, espressione di un apprezzamento ampiamente discrezionale. Di conseguenza, la determinazione di non attivare il procedimento di verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta, risultata vincitrice della gara, non richiede un’espressa motivazione e risulta sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.