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Esclusione Concorrente: Il Potere Discrezionale Della Stazione Appaltante

By consulteam inAppalti pubblici

Eccetto le cause esplicitamente previste dall’art. 80 del Codice dei Contratti, la SA può liberamente valutare se ammettere o meno un operatore alla gara.

Il provvedimento con il quale una stazione appaltante ammette alla gara un concorrente, ritenendo non rilevanti a tal fine le pregresse vicende professionali da questi dichiarate, non richiede in linea di massima una motivazione analitica perché già è congruamente giustificato dall’ammissione stessa.

Ad affermarlo è il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4831/2022. 

Palazzo Spada ha ricordato che:

  • ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016, l’esclusione per motivi di onorabilità e affidabilità è rimessa all’ampia valutazione discrezionale della stazione appaltante, così come è discrezionale la valutazione di cui alle successive lettere c- bis, c-ter e c-quater;
  • la stazione appaltante che procede all’ammissione alla gara di un’impresa, non ritenendo rilevanti le pregresse vicende professionali dichiarate dal concorrente, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicitamente o per facta concludentia, ossia con la stessa ammissione alla gara dell’impresa;
  • la motivazione può essere ricavata per relationem dall’adesione della stazione appaltante alle argomentazioni con cui, nel rendere le rispettive controdeduzioni, le società partecipanti alla gara hanno contestualmente indicato le ragioni idonee ad escludere l’incidenza delle vicende ivi indicate sulla propria integrità e affidabilità professionale

Diversamente, il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione dell’esistenza di un illecito professionale e sulla sua qualificazione in termini di “gravità” tali da minare la affidabilità del concorrente, necessita di un’espressa e puntuale motivazione; la stazione appaltante deve quindi motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione.

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