Documento di Gara unico Europeo (DGUE): le nuove linee guida del MIT
Con il Comunicato del 30 giugno 2023, n. 6212, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fornito alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici le indicazioni per la corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nell’ambito del vigente quadro normativo nazionale.
Il MIT fa riferimento alla versione 2.1.1 del DGUE di ESPD-EDM di cui alle “Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT”, pubblicate da AgID il 31 luglio 2021 (con successivi aggiornamenti), come allegato alle “Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione” adottate da AgID con la Circolare n. 3/2016. I riferimenti normativi al D. Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D. Lgs. 36/2023.
Viene specificato che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nelle more del tempestivo aggiornamento degli allegati delle Linee guida di AgID e del conseguente recepimento delle modifiche da parte degli stessi, continuano a utilizzare la modulistica attualmente in uso.
Il DGUE è articolato in sei Parti:
- la Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante (o sull’ente concedente);
- la Parte II contiene le informazioni sull’operatore economico e sui soggetti di cui all’articolo 94 co. 3 per i quali bisogna effettuare le dichiarazioni, sull’eventuale affidamento e capacità di altri soggetti (a fini dell’avvalimento) e sul ricorso al subappalto;
- la Parte III contiene le informazioni relative all’assenza dei motivi di esclusione (articoli da 94 a 98 del Codice);
- la Parte IV riguarda i requisiti di ordine speciale previsti dagli articoli 100 e 103 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali);
- la Parte V contiene l’autodichiarazione dell’operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dalla stazione appaltante o dall’ente concedente per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell’articolo 70, comma 6, del Codice;
- la Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre – su richiesta e senza indugio – le prove documentali pertinenti.
A riguardo, il MIT ricorda che nelle diverse parti del DGUE l’operatore economico può indicare – in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto – anche l’Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il link, presso il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico. Ancora, attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico (FVOE), previsto dall’art. 24 del Codice, gestito da ANAC, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.
Per quanto riguarda la Parte I relativa alle “Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore”, le stesse vengono acquisite automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Di converso, per le gare non soggette all’obbligo di pubblicità sovranazionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti compilano le informazioni in modo da permettere l’individuazione univoca della procedura di appalto a cui dette informazioni afferiscono. Se poi gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGUE per ciascun lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).
Nella Parte II “Informazioni sull’operatore economico”, il MIT fornisce anche indicazioni sulle sue sezioni.
La Parte III, invece, contiene le informazioni relative all’assenza dei motivi di esclusione (artt. da 94 a 98 del Codice) e la Parte IV attiene ai Criteri di selezione. Si specifica in questa parte che l’operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente nell’avviso, bando o documenti di gara; ulteriori informazioni possono essere richieste invece che nel DGUE all’interno della domanda di partecipazione. Il riquadro “Altri requisiti economici e finanziari” deve essere compilato dagli li operatori economici per dichiarare il costo del personale in caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (Allegato II.12, art. 28, comma 2, lett. b) del Codice).
Vi è anche la Parte V che riguarda la Riduzione del numero di candidati qualificati. La stessa deve essere compilata solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l’innovazione.
L’ultima parte (VI) è quella delle Dichiarazioni finali in cui il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Nonostante gli aggiornamenti summenzionati, non è ancora disponibile un modello di DGUE aggiornato al nuovo Codice dei contratti e che, pertanto, potrà essere utilizzato quello precedente avendo cura di aggiornare i riferimenti normativi.