Differenze nelle clausole di revisione prezzi tra appalti di lavori e appalti di forniture e servizi
L’ANAC con Parere n. 20 del 18 luglio 2022, si è pronunciata sulla possibile applicazione delle clausole di revisione dei prezzi per contratti d’appalto già in essere, sia a causa della congiuntura economica negativa che dell’emergenza sanitaria. Inoltre ha chiarito che le clausole di revisione prezzi per appalti di lavori introdotte con il Decreto Sostegni-Bis e con il Decreto Sostegni-Ter non sono applicabili anche ad appalti di servizi e forniture.
ANAC ha richiamato il principio generale per cui il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, ciascuno con una propria autonomia e peculiare funzione nell’economia della procedura, costituiscono nel complesso la lex specialis di gara ed hanno natura vincolante per concorrenti e stazione appaltante. Di conseguenza, le previsioni della lex specialis non possono essere disattese né dagli operatori economici né dalla stazione appaltante, imponendo la corrispondenza fra l’appalto messo in gara e quello eseguito, in ossequio ai principi richiamati nell’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici.
Nonostante ciò, all’art. 106 del codice, è prevista comunque una deroga, in casi specifici e tassativi, riferita alla “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”, applicabile alla fase di esecuzione del contratto di appalto. La modifica al contratto in corso di esecuzione non deve comunque essere “sostanziale” e deve essere stata prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”.
La modifica al contratto in corso di esecuzione non deve comunque essere “sostanziale” e deve essere stata prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”.
Nessuna possibilità di applicare l’art. 1664 c.c., ai fini della revisione dei prezzi, negli appalti di servizi e forniture, che non trova riscontro nelle previsioni dell’art. 106 del Codice, il quale “oltre a non contemplare tale ipotesi, sembra costituire altresì una norma speciale in tale materia, dettando una specifica disciplina in tema di variazioni dei contratti in corso di esecuzione”.
A riguardo, l’ANAC sottolinea che il legislatore, in tutti i casi, è intervenuto in via esclusiva per gli appalti di lavori, mentre non ha adottato specifiche misure per gli appalti di servizi e forniture. Si tratta di una mancanza che l’Autorità ha fatto presente al Governo e al Parlamento, chiedendo un urgente intervento normativo volto a consentire “la revisione dei prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture”.
È possibile quindi concludere che la revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture, in assenza di specifiche previsioni derogatorie al d.lgs. 50/2016 (come per gli appalti di lavori), appare consentita entro i limiti stabiliti dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, dunque disposta nei casi previsti dalla norma, da ritenere tassativi in quanto derogatori all’evidenza pubblica.