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Delibera ANAC: Inadempimenti per cause di forza maggiore

By consulteam inAppalti pubblici

Con Delibera n. 227 dell’11 maggio 2022, l’ANAC affronta le difficoltà riscontrate dalle imprese nell’ottemperare agli obblighi assunti nella fornitura di materiali a causa del lockdown in Cina e del conflitto russo-ucraino.

Nella delibera infatti, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, fornisce indicazioni in merito all’incidenza di questi eventi sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte nell’ambito di contratti pubblici, stabilendo che rientrano tra le cause di forza maggiore, in quanto circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori.

Si chiarisce a riguardo che nel caso in cui sia reso oggettivamente impossibile o difficoltoso procedere con la necessaria regolarità e tempestività alla fornitura di beni per ragioni strettamente connesse a detti eventi, le stazioni appaltanti possono valutare, caso per caso, di ritenere configurabile la causa di forza maggiore e di applicare le disposizioni normative previste.

La valutazione è condotta tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, tra cui il momento della sottoscrizione del contratto, l’oggetto della prestazione, i termini previsti per l’adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte del fornitore.

Le amministrazioni possono valutare la possibilità di disporre la sospensione del contratto per il tempo strettamente necessario, nel rispetto delle indicazioni riportate nell’articolo 107 del codice dei contratti pubblici oppure di rinegoziare i termini concordati per l’adempimento. Possono valutare altresì la sussistenza in concreto dei presupposti per escludere l’applicabilità delle penali o della risoluzione contrattuale.

Si evidenzia ancora che il fornitore che intenda avvalersi della causa esimente, deve necessariamente adempiere agli obblighi informativi eventualmente stabiliti in apposite clausole contrattuali o comunque applicabili in virtù del principio di buona fede contrattuale ex articolo 1375 del codice civile, fornendo i dovuti elementi probatori ed esplicativi, con particolare riferimento all’impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell’impossibilità o della sua durata.

Infine, nella Delibera, si raccomanda alle stazioni appalti di inserire nei nuovi contratti clausole elaborate ad hoc per la disciplina delle situazioni di forza maggiore, nonché di valutare l’opportunità di integrare i contratti in corso di validità con tali clausole. In particolare, si suggerisce di individuare dettagliatamente gli eventi che si considerano rientranti nella causa di forza maggiore; gli obblighi di comunicazione a carico del fornitore che voglia avvalersi della causa esimente; le obbligazioni contrattuale in relazione alle quali la clausola si applica.

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