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DECRETO RILANCIO: Norme rilevanti in materia di appalti pubblici

By consulteam inAppalti pubblici

È stato pubblicato in G.U. il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” il quale si compone di ben 266 articoli (oltre allegati) tra cui le norme in materia di contratti pubblici.

ESONERO TEMPORANEO CONTRIBUTI ANAC (Art. 65)

  • Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’ Autorità Nazionale AntiCorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente nonna e fino al 31 dicembre 2020.

Il presidente dell’ANAC con Comunicato del 20 maggio 2020 precisa che:

  • a decorrere dal 19 maggio 2020 è sospeso l’obbligo del versamento dei contributi di gara;
  • per le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020 la contribuzione è comunque dovuta;
  • per “avvio della procedura” si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l’offerta;
  • la data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure all’Albo Pretorio;
  • restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG e Smart CIG e agli obblighi informativi previsti dall’art. 213 del D.Lgs. 50 del 2016.

 ANTICIPAZIONE PREZZO (Art. 207 – Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici)

  • Il comma 1 dell’art. 207, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, prevede che, in relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 %, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante;
  • Fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 % del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’articolo 35, comma 18 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore.

SOSPENSIONE DEI TERMINI (Art. 81)

  • Resta valido l’art. 103 della Legge n. 27/2020 (gli attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e gli atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza);
  • I DURC in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, sono validi fino al 15 giugno 2020.
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