DECRETO RILANCIO IN GAZZETTA UFFICIALE: MISURE FISCALI
Il Decreto Rilancio 19 maggio 2020, n. 34 ha ora il suo testo ufficiale: nella serata di martedì il maxi provvedimento economico contro la crisi del coronavirus è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore a partire da ieri.
Con il Decreto-legge Rilancio vengono ulteriormente prorogate le sospensioni dei versamenti di marzo, aprile e maggio, fino al settembre 2020 e vengono introdotte ulteriori misure fiscali volte a sostenere da un lato l’attività imprenditoriale e dall’altro a ridurre gli oneri per i dispositivi di protezione, le spese di sanificazione ed adeguamento degli ambienti di lavoro e spazi commerciali.
SOPPRESSE LE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA IN MATERIA DI IVA E ACCISE: vengono soppresse definitivamente, a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.
CANCELLAZIONE DEL SALDO E ACCONTO DELL’IRAP: alle imprese che hanno un fatturato compreso fra 0 e 250 milioni di euro (ad esclusione di banche ed assicurazioni) viene cancellata la rata di saldo e di acconto dell’Irap dovuta a Giugno 2020.
ECOBONUS E SISMABONUS AL 110%: detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta;
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO: è previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Per questa misura sono stati stanziati 2 miliardi.
CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.
CREDITO D’IMPOSTA PER I FITTI COMMERCIALI: ai soggetti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo. Per le strutture alberghiere il credito d’imposta spetta a prescindere dal volume di affari registrato. Il credito d’imposta è parametrato all’importo versato a marzo, aprile e maggio a condizione che i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
CREDITO IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO AL SUD: maggiorazione dell’aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese.
RIDUZIONE IVA DEI BENI NECESSARI AL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EPIDEMIA: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’IVA.
INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI NELL’ECONOMIA REALE: potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché l’investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di PMI non quotate sul FTSE MIB E FTSE MID.
RINVIO PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE: viene rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.
SOSPENSIONE PAGAMENTI PER AVVISI BONARI E AVVISI DI ACCERTAMENTO: rimessione in termini per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo formale (avvisi bonari). I versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre in unica soluzione o in quattro rate mensili a partire dal mese di settembre.
SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO: si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo.
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA: un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:
- 20 % per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta;
- 15 % per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
- 10 % per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.
Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.