Consiglio Di Stato: Le Dichiarazioni A Carico Dell’Operatore Sul Subappalto Necessario
La volontà di fare ricorso al subappalto necessario per soddisfare carenze afferenti ai requisiti di partecipazione e alla qualificazione dell’operatore, può emergere anche dalla documentazione presentata dal concorrente.
Il Consiglio di Stato, sulla base di ciò, con la sentenza n. 5545/2023, ha respinto il ricorso presentato da un operatore contro una stazione appaltante; quest’ultima aveva aggiudicato i lavori a un’altra impresa che aveva dichiarato l’utilizzo del subappalto per una categoria nella quale non era qualificata nella classifica richiesta, pur coprendo, per la categoria di lavori prevalente, l’importo dell’intero appalto.
Il disciplinare di gara, nello specifico, disponeva:
- tra i requisiti di partecipazione la qualificazione SOA per due categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo di lavori;
- che i concorrenti dovessero indicare nell’offerta, compilando il DGUE, la parte dei lavori che intendevano subappaltare o concedere in cottimo, con avvertenza che in difetto di tale indicazione il subappalto sarebbe stato vietato;
- che era subappaltabile una percentuale massima di lavori pari al 40% dell’importo complessivo posto a base di gara.
La Stazione Appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio in favore dell’aggiudicataria, invitandola a chiarire come intendeva eseguire la parte non coperta della categoria di lavori scorporabile e a precisare la percentuale di lavorazioni che intendeva subappaltare.
Quindi, l’aggiudicazione era stata impugnata da un altro operatore, ma senza successo: il TAR aveva evidenziato che la società disponeva del requisito di qualificazione relativo alla categoria prevalente in misura idonea a coprire l’intero importo contrattuale e, dunque, anche il valore della categoria scorporabile.
Restava, dunque, solo l’onere di assegnare l’esecuzione ad un operatore in possesso del corrispondente requisito di qualificazione, senza obbligo di indicarne il nominativo all’atto dell’offerta.
Il Consiglio di Stato afferma che l’Operatore Economico avrebbe dovuto dichiarare sin dalla domanda di partecipazione che il subappalto della quota delle opere afferenti a tale categoria dovesse intendersi a scopo partecipativo.
Secondo Palazzo Spada, non si tratta di un motivo fondato, considerato che:
- nel DGUE presentato era presente una dichiarazione relativa al subappalto con la quale la concorrente si dichiarava intenzionata a ricorrervi, precisando la quota di subappalto a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio;
- l’aggiudicataria possedeva in proprio i requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 92 del d.P.R. n. 207/2010, e ha correttamente dichiarato, come prescritto dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dal disciplinare di gara, già in sede di gara, il ricorso al subappalto per la categoria di lavori per la cui esecuzione era necessaria idonea qualificazione, non integralmente posseduta.
In quanto il disciplinare non aveva previsto espressamente la necessità di un’apposita dichiarazione sul ricorso al c.d. subappalto necessario, i giudici d’appello hanno ritenuto sufficienti i documenti presentati, ovvero la compilazione esaustiva dell’apposito riquadro del DGUE relativo al ricorso al subappalto e alla quota di lavori per cui viene utilizzato questo istituto.