Comunicato ANAC Sull’affidamento Dei Servizi Di Supporto Alla Committenza
Il quesito oggetto del comunicato ANAC del 9 giugno 2021, riguarda l’affidamento dei servizi di supporto alla committenza ed in particolare l’illegittimità della clausola che impone all’aggiudicatario il pagamento del corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per i servizi di committenza e le altre prestazioni correlate allo svolgimento di gara.
Il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, difatti, chiarisce la questione con il comunicato summenzionato avendo riscontrato che tra le stazioni appaltanti che si avvalgono dell’ausilio di prestatori di servizi di committenza ausiliari, è frequente introdurre nella documentazione di gara, clausole che impongono ai concorrenti di assumere l’obbligo di pagare, in caso di aggiudicazione, direttamente al prestatore del servizio, il corrispettivo per il supporto che quest’ultimo ha assicurato alla stazione appaltante. Tale obbligo viene imposto come condizione di partecipazione alla gara con previsione anche nella fase di stipula del contratto, subordinata all’effettivo pagamento da parte dell’aggiudicatario del relativo compenso.
Queste clausole sono state ritenute illegittime anche in precedenza dal Consiglio di Stato e della stessa ANAC la quale ritiene che tali previsioni indurrebbero gli operatori economici a non partecipare alle gare in violazione dell’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti). Ancora precisa che una simile clausola riversa a carico del privato il corrispettivo per una prestazione (quella dei servizi di committenza ausiliari), di cui si avvale la stazione appaltate, con l’imposizione di una prestazione, in assenza di un’espressa previsione di legge, come richiesto dall’art. 23 della Costituzione.
L’ANAC, di conseguenza, ha ritenuto opportuno evitare la previsione di tali clausole nella documentazione di gara per evitare l’introduzione di oneri illegittimi a carico dei concorrenti.