Codice Dei Contratti: Pubblicata Sulla Gazzetta Ufficiale La Legge Delega
Sulla Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2022 è stata pubblicata la legge 21 giugno 2022, n. 78 recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”.
In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 del provvedimento, la delega dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti nella delega stessa.
La legge delega, entrerà in vigore il 9 luglio 2022 ed i 6 mesi previsti scadranno, quindi, il 9 gennaio 2023, data entro la quale dovranno entrare in vigore uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
L’adozione della legge delega rientra, tra l’altro, tra gli impegni assunti dal Governo con il Piano Nazionale di Ricerca e Resilienza (PNRR). Nello stesso Piano, infatti, si prevede una riforma complessiva del quadro legislativo in materia di contratti pubblici.
In base a quanto previsto dal PNRR dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi entro i periodi riportati di seguito:
- giugno 2021, entrata in vigore di un decreto-legge sulla semplificazione del sistema dei contratti pubblici;
- giugno 2022, entrata in vigore della legge delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici;
- marzo 2023, entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici;
- giugno 2023, entrata in vigore di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti attuativi (anche di diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti pubblici;
- dicembre 2023, il pieno funzionamento del sistema nazionale di e-procurement.
Cosa prevedono gli altri Commi invece?
Il comma 2 elenca 31 princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega;
Il comma 3 stabilisce che i decreti così adottati abroghino espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e rechino opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.
Il comma 4 dispone che sugli schemi di decreto legislativo sia acquisito il parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari; i pareri devono essere espressi entro 30 giorni dalla richiesta.
Il comma 5 esclude che i decreti legislativi di cui alla legge delega siano adottati con nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, qualora determinassero nuovi o maggiori oneri non compensati, siano adottati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
La nuova legge delega è profondamente diversa da quella del 2016 quando i princìpi e criteri a cui si è dovuto attenere il Governo di allora erano circa 60, mentre oggi sono soltanto 31.