Appalti pubblici: dall’UE modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 272/7 del 25 ottobre 2019 il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici»).
Il nuovo Regolamento nasce dalla consapevolezza della trasformazione digitale in corso nel settore degli appalti pubblici che ha reso necessaria la modifica del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione con il quale erano stati approvati i modelli di formulari previsti dalle direttive 89/665/CEE, 92/13/CEE, 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Considerati, però, il numero e l’ampiezza degli adattamenti necessari a garantire l’efficacia dei modelli di formulari nell’ambiente digitale, si è preferito abrogare il vecchio regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986, sostituendolo con quello nuovo.
Al fine di consentire che l’attuazione tenga conto delle specificità nazionali, è stato lasciato agli Stati membri e alle loro autorità un ampio margine di flessibilità nell’impostazione dei sistemi di software in cui saranno inseriti i nuovi modelli di formulari che non saranno più compilati manualmente ma generati automaticamente.
Il regolamento stabilisce i seguenti modelli di formulari:
- Programmazione – per gli avvisi e i bandi di cui all’articolo 27, paragrafo 2, all’articolo 28, paragrafo 3, e all’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 45, paragrafo 2, e all’articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, all’articolo 30, paragrafo 1, e all’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE;
- Gara – per gli avvisi e i bandi di cui all’articolo 48, paragrafo 2, all’articolo 49, all’articolo 75, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 79, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 67, paragrafo 2, agli articoli 68 e 69, all’articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 96, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/25/UE; di cui all’articolo 31, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/23/UE e all’articolo 30, paragrafo 2, e all’articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE;
- Preavviso di aggiudicazione diretta – per gli avvisi di cui ai rispettivi articoli 3 bis delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE;
- Risultati – per gli avvisi di cui all’articolo 50, all’articolo 75, paragrafo 2, e all’articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 70, all’articolo 92, paragrafo 2, e all’articolo 96, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2014/25/UE; di cui all’articolo 32 della direttiva 2014/23/UE e all’articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE;
- Modifica dell’appalto – per gli avvisi di cui all’articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE e all’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE;
- Rettifica – in caso di rettifica o annullamento degli avvisi e dei bandi elencati in precedenza.
Il nuovo regolamento entra in vigore il 14 novembre 2019 e si applicherà a decorrere dal 14 novembre 2022.