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Codice dei contratti: le nuove soglie comunitarie dall’1 gennaio 2020

By consulteam inAppalti pubblici

Dall’1 gennaio 2020 verranno modificate le soglie di rilevanza superate le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

Come previsto dall’art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), tali soglie verranno aggiornate con i provvedimenti della Commissione europea pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L279 del 31 ottobre 2019. Si tratta in particolare del:

  • Regolamento delegato (UE) 2019/1827 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle Concessioni.
  • Regolamento delegato (UE) 2019/1828 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione
  • Regolamento delegato (UE) 2019/1829 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione.
  • Regolamento delegato (UE) 2019/1830 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori.

I 4 regolamenti, che entreranno in vigore l’1 gennaio 2020, hanno aggiornato le soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti. In particolare le nuove soglie sono:

Nei settori ordinari

  • euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
  • euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
  • euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
  • euro 750.000 (resta inalterato l’odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

Nei settori speciali:

  • euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
  • euro 428. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
  • euro 1.000.000 (resta inalterato l’odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

 

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