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APPALTI: il Soccorso Istruttorio è consentito anche per sanare le offerte tecniche (Consiglio di Stato – Sentenza n. 2146 del 27/03/2020)

By consulteam inAppalti pubblici

Il soccorso istruttorio è previsto dall’art. 83, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in questi termini: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in ogni caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento unico di gara europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”.

Con bando pubblicato il 4 marzo 2017 SILFI S.P.A., società in house del Comune di Firenze affidataria della cura e della manutenzione dell’illuminazione pubblica nel territorio comunale, indiceva una procedura di gara aperta per la stipulazione di un accordo – quadro, della durata di 48 mesi, ed ulteriori 24 mesi in opzione, per la fornitura di apparecchi di illuminazione con sorgente a Led.  La documentazione di gara era composta, tra gli altri, di un “Allegato 2: Capitolato Tecnico Prestazionale (CTP)” con le specifiche tecniche minime richieste, sia quelle comuni a tutti gli apparecchi, sia quelle specifiche in funzione della destinazione di installazione. Per la definizione dei requisiti specifici in funzione della destinazione di installazione, il CTP rimandava a 19 “Schede prestazioni illuminotecniche”; ciascuna scheda prevedeva una situazione tipica di strada o area.

Ai concorrenti era richiesto di produrre una “Relazione descrittiva dell’offerta”, parte integrante dell’offerta tecnica, con la specificazione delle caratteristiche dei prodotti che sarebbero state oggetto di valutazione per l’assegnazione del punteggio tecnico, nonché una “Relazione illuminotecnica” per la quale era richiesto fosse “dotata delle opportune verifiche comprovanti la rispondenza dei prodotti offerti almeno alle prestazioni minime indicate nelle Schede di prestazione illuminotecnica”.

Dopo l’aggiudicazione, una delle 3 imprese partecipanti, aveva presentato ricorso sostenendo che l’offerta della vincitrice non fosse conforme alle richieste del bando: i prodotti offerti dall’aggiudicataria sarebbero stati difformi rispetto al parametro della “classe di intensità luminosa” superiore o uguale a G3 (in una scala da 1 a 6) prescritto dal richiamato decreto ministeriale, per essere almeno il 64% della sua fornitura di classificazione G2 o inferiore.

Avendo il giudice di primo grado (TAR TOSCANA) ritenuto fondato il ricorso principale, annullando l’aggiudicazione perché l’impresa vincitrice non aveva presentato l’attestato di conformità degli apparecchi offerti alla norma EN 60598-2-5, la SILFI S.PA. proponeva appello.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), ribaltava la sentenza di primo grado statuendo che il caso rientra nel caso del “SOCCORSO ISTRUTTORIO” previsto dall’art. 83, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dal momento che si tratta solo della regolarizzazione documentale e non dell’integrazione di un elemento essenziale mancante nell’offerta tecnica. Le carenze documentali nelle quali il giudice di primo grado ha accertato essere incorsa l’appellante non costituiscono imprecisioni dell’offerta o difformità di essa rispetto alle prescrizioni del capitolato prestazionale, quanto, piuttosto, “inesattezze documentali frutto di meri errori” ovvero “di imprecisioni imputabili alla formulazione degli atti di gara”.

 Ancora, il disciplinare di gara chiedeva solo che l’apparecchio fosse costruito ai sensi della norma CEI EN 60598-2-5 e non che fosse obbligatorio presentare il relativo documento di conformità.

Il Consiglio di Stato sottolinea inoltre che sul soccorso istruttorio relativo ad elementi dell’offerta si è pronunciata anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea (nella sentenza sez. VIII, 10 maggio 2017, nella causa C-131/16 Archus) enunciando, tra le altre la seguenti regola: “Non è in contrasto con il principio della par condicio tra i concorrenti la richiesta di correzione o completamento dell’offerta su singoli punti, qualora l’offerta necessiti in modo evidente di un chiarimento o qualora si tratti di correggere errori materiali manifesti, fatto salvo il rispetto di alcuni requisiti”.

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