Appalti: costi della manodopera e immodificabilità dell’offerta economica
Il Tar Toscana, III sez., con sentenza n. 1462 del 4 novembre 2021, si è pronunciato in materia di appalti pubblici ed in particolar modo sui costi della manodopera e sull’immodificabilità dell’offerta economica.
I giudici hanno ritenuto che: “la modifica, contenuta nelle giustificazioni, dei costi della manodopera comporta un’inammissibile rettifica, effettuata in corso di gara ed in sede di verifica dell’anomalia, di un elemento costitutivo essenziale dell’offerta economica, che non è suscettivo di essere immutato nell’importo al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l’incisione degli interessi pubblici, posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, sottesi alla specifica individuazione di entrambe tali voci di costo, come imposta dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016”.
Di conseguenza, la voce relativa al costo del personale impiegato per eseguire l’appalto, è immodificabile, pena l’annullamento dell’esito della procedura.
Per quanto riguarda invece l’indicazione delle “Spese generali”, il tribunale amministrativo ha specificato che non è necessaria un’indicazione analitica delle singole voci di costo confluenti nella spesa generale, ma è sufficiente una previsione dei costi complessivi che la alimentano.
Non occorre inoltre produrre documentazione probatoria di ciascuna delle voci di costo che compongono la spesa generale, fatti salvi i casi in cui l’importo previsto per spese generali appaia esiguo oppure vi siano elementi sintomatici di incongruità dell’importo stesso.