ANAC: Presentazione Domande Per La Qualificazione Delle Stazioni Appaltanti
Dal 1° luglio 2023, oltre alla piena operatività del D.Lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), entra a regime il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.
Sulla questione, ANAC, con il Comunicato del Presidente del 17 maggio 2023, ha fornito alcuni chiarimenti, sottolineando come l’avvio del nuovo sistema di qualificazione previsto dagli artt. 62 e 63, e dall’allegato II.4 del nuovo Codice degli Appalti comporterà anche il blocco del rilascio del CIG (codice identificativo gara) per le stazioni appaltanti non qualificate.
Per favorire l’organizzazione delle stazioni appaltanti e razionalizzare l’avvio del sistema evitando disservizi, ANAC consente di presentare la domanda di iscrizione all’elenco delle stazioni qualificate e delle centrali di committenza già a partire dal prossimo 1° giugno. Gli effetti dell’iscrizione scatteranno, comunque, dal 1° luglio.
In un primo tempo, l’Elenco sarà aggiornato trimestralmente per consentire l’aggiornamento della platea dei soggetti abilitati a svolgere gare d’appalto in proprio e per conto di altre stazioni appaltanti, fermo restando la validità biennale dell’eventuale iscrizione intervenuta.
In base al nuovo Codice, la qualificazione delle stazioni appaltanti è necessaria per poter effettuare affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre non è necessaria la qualificazione per effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della domanda, in quanto iscritti di diritto nell’Elenco, i seguenti soggetti:
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche);
- Consip S.p.a.;
- Invitalia;
- Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.;
- Difesa servizi S.p.A.;
- Agenzia del demanio;
- Soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a.
I soggetti che non ricadono nell’ambito soggettivo della qualificazione, dovranno dichiararlo accedendo al servizio “on line” per la presentazione della domanda di qualificazione.
In particolare si tratta di:
- imprese pubbliche e soggetti titolari di diritto esclusivi e/o speciali operanti nei settori di cui agli articoli 141 e ss. del d.lgs. 36/2023;
- soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (cfr. art. 13, comma 7, e all. I.12 del d.lgs. 36/2023);
- Commissari straordinari, per l’attuazione degli interventi cui sono preposti.
A questi soggetti non sarà conseguentemente applicato il blocco del rilascio del CIG.
Tutte le altre stazioni appaltanti sono tenute in ogni caso accedere al servizio “on line” per la presentazione della domanda di qualificazione.
Per venire incontro il più possibile alle Stazioni appaltanti, ANAC ha predisposto uno schema di domande e risposte, accessibile al seguente link Qualificazione delle stazioni appaltanti – www.anticorruzione.it, utile a compilare il modulo di domanda di qualificazione.