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ANAC: Le prime indicazioni in merito alla compilazione dei certificati esecuzione lavori (CEL)

By consulteam inAppalti pubblici

ANAC, con il comunicato del Presidente del 3 ottobre 2023, ha fornito le prime indicazioni in merito alla compilazione dei certificati esecuzione lavori (CEL), in seguito all’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023).

Secondo quanto previsto dal Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato con delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 272, sono acquisiti nel Casellario informatico i certificati dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, utili per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione e – per gli operatori economici non qualificati – per la dimostrazione dei requisiti speciali in gara.

Il Casellario, ai sensi dell’articolo 222, comma 10, del Codice,  costituisce una sezione della Banca dati dei contratti pubblici (BDNCP) ed esso interopera con il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) per consentire la verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica e per l’esecuzione dei contratti affidati.

Nel comunicato summenzionato sono stati forniti chiarimenti in merito a:

  • emissione del CEL per lavori eseguiti in vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici;
  • emissione del CEL in caso di ricorso al subappalto e di affidamento al contraente generale;
  • utilizzo dell’Allegato B1;
  • compilazione dei CEL per appalti che prevedono l’esecuzione di lavori nella categoria OG 11.

In merito ai CEL per lavori eseguiti in vigenza del nuovo codice appalti, l’Autorità segnala che sta procedendo all’aggiornamento dei modelli da utilizzare per l’emissione dei CEL relativi alle lavorazioni affidate ai sensi del d.lgs. n. 36/2023. Fino a nuove indicazioni, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano i modelli già disponibili (Allegati B e B1) e provvedono alla relativa trasmissione all’Autorità mediante l’apposito servizio disponibile sul portale istituzionale ANAC.

Per quanto riguarda invece i CEL per subappalto e affidamento a general contractor, queste sono le nuove previsioni:

  • l’articolo 119, comma 20, stabilisce che “Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all’appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto“;
  • la norma prevede altresì, che i subappaltatori possono “richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite”;
  • per i lavori affidati da committenti privati, l’articolo 24, comma 7, dell’Allegato II. 12 al codice dispone che per i lavori commissionati da soggetti non tenuti all’applicazione del Codice, “l’operatore economico deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell’indicazione degli eventuali subappaltatori”.

In vigenza del decreto legislativo n. 50/2016, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti emettono un unico CEL con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall’impresa affidataria e di quelle eseguite dall’impresa o dalle imprese subappaltatrici. Ciò anche nel caso in cui la richiesta di emissione del CEL pervenga da queste ultime imprese. Questa indicazione serve a garantire la ricostruzione della filiera dell’esecuzione e, di conseguenza, la tracciatura digitale dell’intero ciclo di vita del contratto, oltre che per finalità di monitoraggio e controllo degli affidamenti anche per esigenza di trasparenza.

Ancora, l’emissione di un’unica certificazione consente di scongiurare il rischio della proliferazione incontrollata di sub-affidamenti, scollegati dall’affidamento principale già riscontrata nella prassi in numerose occasioni.

Le stesse indicazioni valgono per il caso di lavorazioni affidate al contraente generale e per i relativi sub-affidamenti dallo stesso realizzati: la stazione appaltante e l’ente concedente emettono un unico CEL secondo il modello già in uso nei sistemi dell’Autorità, con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario, di quelle associate alle imprese della sua composizione (se presenti) e alle consorziate (qualora il soggetto affidatario sia un consorzio).

Sull’utilizzo dell’Allegato B.1, l’ANAC ricorda che il modello introdotto dall’articolo 357, comma 14, del d.P.R. n. 207/2010 permette di indicare nel CEL delle cosiddette “categorie variate” ossia di quelle categorie di lavorazioni previste nel previgente decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e oggetto di modifica ad opera della normativa sopravvenuta. Questo modello, segnala ANAC va utilizzato esclusivamente in relazione a lavorazioni relative ad affidamenti disciplinati dal richiamato Regolamento n. 34/2000.

In questo caso, l’applicazione per l’emissione del CEL indirizza automaticamente verso la compilazione dell’AllegatoB1 nel caso in cui siano selezionate categorie di lavorazioni riferite a detto Regolamento.

Infine, la Tabella A dell’Allegato II.12 definisce la categoria OG 11 (Impianti tecnologici) come la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. L’articolo 18, comma 21, del medesimo allegato prevede che “Ai fini dell’individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30…”. I CEL relativi alla categoria OG 11 “indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11”.

Di conseguenza, i CEL riferiti a interventi che prevedono l’esecuzione di lavori nella categoria OG 11 devono necessariamente riportare nel Quadro 6.1 “Esecuzione dei lavori’ e nel Quadro 6.2 “Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatari” gli importi relativi agli interventi eseguiti nelle suddette tre categorie specialistiche che compongono la categoria.

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