ANAC: Illegittima La Contestazione Dell’importo A Base Di Gara
La presentazione della domanda di partecipazione alla gara e dell’offerta economica rende improcedibile l’esame di un’istanza di parere di precontenzioso relativa alla presunta incapienza del prezzo posto a base di gara.
ANAC, con la delibera del 19 aprile 2023, n.155, spiega quanto appena detto; sulla base di ciò ha ritenuto improcedibile un’istanza di parere di precontenzioso presentata da un operatore economico, che aveva contestato il bando di gara, mettendo in evidenza l’incapienza della base d’asta calcolata sulla base dei prezzari dell’anno 2021.
Considerato che il prezzario adottato nel computo metrico posto a base di gara era quello valido per il 2021, secondo l’istante, se si fosse proceduto al ricalcolo dell’intero importo applicando quello del 2022, l’importo a base d’asta sarebbe stato stravolto, andando ad annullare, così, qualsiasi margine di utile aziendale.
Intervenendo sulla questione, la Stazione appaltante ha precisato che l’operatore ha presentato la propria offerta lo stesso giorno in cui ha formulato l’istanza di precontenzioso, il che equivarrebbe all’accettazione senza condizione o riserva alcune di tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara.
ANAC, in merito all’incapienza del prezzo posto a base d’asta, ricorda che, la non remuneratività della base d’asta di un appalto, rientra tra le ipotesi in cui è consentita l’impugnazione immediata del bando di gara.
Nello specifico, il bando può essere oggetto di impugnazione immediata nel momento in cui il prezzo a base d’asta sia inidoneo ad assicurare all’impresa un minimo margine di remuneratività per il capitale impegnato nell’esecuzione della commessa o, addirittura, tale da imporre l’esecuzione della stessa in perdita.
ANAC ha richiamato anche la giurisprudenza per cui risulta del tutto ‘‘contraddittorio lamentare l’esistenza di una base d’asta che impedirebbe di presentare un’offerta remunerativa e allo stesso tempo, pur impugnando il bando, presentare l’offerta medesima’’.
In conclusione, quindi, la presentazione dell’offerta nella stessa data della formulazione dell’istanza di precontenzioso rende improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, l’esame della contestazione relativa alla presunta incapienza del prezzo posto a base di gara.
Questo avviene sulla base di due motivazioni:
- la presentazione di un’offerta economica è per sua natura fatto sintomatico e disvelatore della capienza del prezzo posto a base di gara;
- la partecipazione alla gara è diretta a soddisfare l’interesse dell’operatore economico all’aggiudicazione, dovendosi ritenere assorbito l’interesse alla caducazione della gara.