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ANAC: nuovo parere sul principio di rotazione

By consulteam inAppalti pubblici

Con Parere del 27 ottobre 2021 n.1, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione si pronuncia nuovamente sul principio di rotazione nelle gare d’appalto.

L’ANAC, chiarisce che il principio di rotazione si applica, sia negli affidamenti di contratti pubblici c.d. “sotto soglia”, sia negli affidamenti di contratti di valore superiore alle soglie comunitarie e che il rispetto di tale principio non è previsto solo dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 per i contratti sotto soglia, ma anche in ogni caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 63, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Nello specifico l’Autorità ha ulteriormente chiarito che:

  • il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;
  • il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
  • l’applicazione del principio di rotazione, in ogni caso, non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:
    • arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
    • ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto;
    • alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
    • affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento.

Sul principio di rotazione si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, affermando che lo stesso costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata. Esso ha difatti l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio.

 

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