Bonus Pubblicità 2021: Domande Fino Al 31 Marzo
Il Bonus Pubblicità, istituito con il decreto legge n. 50/2017, è stato prorogato dalla legge di bilancio 2021 “nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022“.
E’ possibile richiedere il bonus pubblicità dal 1° al 31 marzo e la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Il credito di imposta può essere utilizzato solo in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 ed indicando, in sede di compilazione, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019.
Il bonus spetta:
- alle imprese;
- ai lavoratori autonomi;
- agli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha aggiornato il modulo e istruzioni per la richiesta del bonus pubblicità. Difatti, a partire dal 1° e fino al 31 marzo 2021 vi è una prima fase della procedura per fare domanda, con la comunicazione degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel corso del 2021 e per i quali si richiede l’accesso al credito d’imposta; dal 1° al 31 gennaio 2022 avremo una seconda fase della domanda, ovvero la conferma degli investimenti effettuati, mediante la dichiarazione sostitutiva.
È previsto un regime differenziato in relazione alla tipologia degli investimenti e solo per gli investimenti sulla “stampa” viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.
Per quanto riguarda gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il credito d’imposta, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.