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Codice dei contratti: il subappalto dopo lo Sblocca Cantieri

By consulteam inUncategorized

Tra le modifiche più importanti contenute nel D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019) vi sono senz’altro quelle che riguardano il subappalto.

Subappalto per il quale è stata prevista una disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2020. L’art. 1, comma 18 dello Sblocca Cantieri prevede, infatti, che nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole con-tenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

A ciò si aggiungono altre semplificazioni di tipo essenzialmente procedurale, che prevedono la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell’applicazione:

  • del comma 6 dell’articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, per cui non sarà più obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta;
  • del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174 del Codice dei contratti pubblici, in modo che non sarà più obbligatorio che gli operatori economici indichino in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi;
  • delle verifiche in sede di gara previste, per il subappaltatore, dall’art. 80 del codice dei contratti pubblici.
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