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PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. NON OPERA LA ROTAZIONE!

By consulteam inAppalti pubblici

Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti è uno dei principi fissati dall’articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici da rispettare nelle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria.

Esso è finalizzato al non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

Ad oggi, nel caso di procedure aperte al mercato, più nello specifico nelle procedure negoziate precedute da manifestazione di interesse, non opera il principio di rotazione.

A respingere il motivo di ricorso è il Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 14/02/2022, n. 978 e afferma:

-la dedotta violazione del principio di rotazione degli inviti (e degli affidamenti) enunciato dall’art.36 d.lgs. n. 50/2016 non sussista, avendo la Stazione Appaltante specificamente e adeguatamente motivato l’operata deroga al principio in parola, evidenziando nella determina a contrarre che “l’operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell’utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando alla lettera il capitolato speciale d’appalto, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; ciò è attestato inoltre dal curriculum dell’operatore in merito alle attività svolte di tipologia similare e dall’attestato di regolare esecuzione rilasciato da questo Istituto per i servizi svolti” (cfr. art.9 della determina a contrarre ………; in tal senso depongono le Linee guida n.4 dell’ANAC e la prevalente giurisprudenza amministrativa, cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 31/03/2020, n.2182, T.A.R. Genova, sez. II, 17/07/2020, n.505; T.A.R. Cagliari, sez. II, 15/02/2021, n.94);

 

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