Consiglio Di Stato: Procedibilità del ricorso avverso l’esclusione da una gara pubblica
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 4124 del 24 maggio 2022, si è pronunciato in tema di procedibilità di un ricorso avverso l’esclusione da una gara pubblica.
Nello specifico i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che il ricorso avverso l’esclusione da una gara pubblica è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché non sia impugnata nei termini, nonostante la tempestiva comunicazione, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, che costituisce l’atto che rende definitiva la lesione dell’interesse azionato dal soggetto escluso.
Dagli atti di causa “Risulta incontestato che l’appellante non abbia impugnato la sopravvenuta aggiudicazione in favore di …………… S.r.l. benché ne abbia pacificamente avuto conoscenza”.
La giurisprudenza amministrativa consolidata, precisa che il ricorso avverso l’esclusione da una gara pubblica è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché non sia impugnata nei termini, nonostante la tempestiva comunicazione, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, che costituisce l’atto che rende definitiva la lesione dell’interesse azionato dal soggetto escluso. L’eventuale annullamento della esclusione infatti, che ha effetto viziante e non caducante, lasciando sopravvivere l’aggiudicazione non impugnata, non è idoneo ad attribuire al ricorrente alcun effetto utile ( cfr. Cons. Stato, III, 24 marzo 2021, n. 2501; 20 maggio 2020, n. 3200).
L’interesse che un soggetto escluso da una gara pubblica fa valere è quello di conseguire l’aggiudicazione della gara, mentre rispetto ad esso la rimozione dell’esclusione costituisce un passaggio solo strumentale; conseguentemente, data la relazione intercorrente tra esclusione ed aggiudicazione, anche quest’ultima deve essere necessariamente impugnata, poiché il difetto di impugnazione dell’aggiudicazione avrebbe come conseguenza l’inutilità di un’eventuale decisione di annullamento dell’esclusione, la quale non varrebbe a rimuovere anche l’aggiudicazione, che sarebbe affetta da un’invalidità ad effetto solo viziante, e non caducante e perciò non permetterebbe un reinserimento dell’escluso nella procedura, ormai esaurita ed inoppugnabile (cfr. Cons. Stato, V, 2 marzo 2021, n. 1783; 28 luglio 2015, n. 3708; 4 giugno 2015, n. 2759).
Nel caso di specie: “ L’Impresa ….. si è limitata ad impugnare in primo grado solo la revoca dell’approvazione della proposta di aggiudicazione nei suoi confronti, ma non l’aggiudicazione della gara alla controinteressata nel frattempo intervenuta, pacificamente dalla stessa conosciuta”.
Di conseguenza, l’annullamento dell’atto impugnato non rivestirebbe alcuna utilità per l’appellante, atteso che non varrebbe a rimuovere anche l’aggiudicazione, che sarebbe affetta da un’invalidità ad effetto solo viziante, e non caducante. La carenza di interesse all’azione rende, quindi, inesorabilmente improcedibile il ricorso di primo grado.