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Offerta migliorativa dell’opera: Valutazione degli elementi progettuali che non modificano l’oggetto

By consulteam inAppalti pubblici

“Per opera aggiuntiva si deve intendere un intervento che modifichi in senso quantitativo e/o qualitativo l’identità strutturale e/o funzionale dell’opera oggetto dell’appalto, con il risultato di falsare il confronto concorrenziale, laddove invece, gli accorgimenti progettuali volti alla valorizzazione ed alla implementazione dell’opera in senso estetico e/o prestazionale, che non ne modifichino sostanzialmente identità e dimensioni, devono essere sussunti nel genus delle migliorie e/o della varianti, e come tali sono compatibili con il divieto di cui all’art. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50 del 2016, purché contenuti nei limiti stabiliti dalla lex specialis.”

In intesi sono queste le osservazioni contenute nella Sentenza del TAR Molise 4 ottobre 2019, n. 340 relativamente alla offerta presentata da un’impresa nella parte in cui prevede la pavimentazione di uno spazio del ponte e la sua destinazione a verde e parco giochi, che, a giudizio dei Giudici, non modifica sostanzialmente la struttura e/o la funzione del ponte, quale opera destinata essenzialmente a parcheggio (che resta tale), né altera la natura dell’intervento descritto nel progetto a base di gara (risanamento strutturale ai fini del miglioramento sismico), ma vale ad inserire elementi del tutto accessori, sotto il profilo quantitativo e del relativo valore economico, che consentono di implementare la funzionalità del ponte, valorizzandone l’aspetto estetico e la fruibilità da parte degli abitanti del comune, in linea con le esigenze e gli obiettivi della stazione appaltante.

Nell’ambito, poi, della gara da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a proposito di disciplina delle proposte miglioratuve è affermato quanto segue: “Si precisa che: si valuteranno le proposte migliorative offerte da intendersi quale miglioramento qualitativo dell’opera posta a base di gara, non configurabili come varianti sostanziali al progetto posto a base di gara” (punto 13 del disciplinare di gara).

Il TAR ha osservato innanzi tutto che l’art. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50 del 2016 non sanziona con l’esclusione dalla gara la ditta che abbia proposto opere aggiuntive rispetto a quelle oggetto di gara, ma si rivolge alla stazione appaltante, precludendo l’attribuzione di un apposito punteggio; conseguentemente ha ritenuto manifestamente infondata la censura con cui la ricorrente pretende di correlare la sanzione escludente alla offerta di opere ritenute aggiuntive rispetto a quelle poste a base di gara.

Ha chiarito il Tar che le soluzioni progettuali proposte non possono essere qualificate opere aggiuntive rispetto a quella descritta dal progetto esecutivo, ma costituiscono una miglioria coerente con gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione comunale; pertanto sono compatibili con il divieto di cui all’art. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50 del 2016.

Nel caso di specie la ricorrente, con un’unica ed articolata censura, aveva denunciato che le ditte collocate ai primi due posti della graduatoria di gara avrebbero previsto nelle proprie offerte la realizzazione di opere aggiuntive rispetto ai lavori oggetto dell’appalto, consistenti nel risanamento strutturale ai fini del miglioramento sismico di un ponte di importanza strategica, avendo rispettivamente proposto la realizzazione “di un parcheggio pubblico sottostante l’impalcato con bacheche informative di metallo, fioriere, illuminazione”, nonché “di un parco e di un parco giochi con pavimentazione e allestimenti di varia natura”.

I Giudici del TAR Molise hanno, anche, aggiunto che trattandosi di elementi progettuali che non modificano sostanzialmente l’oggetto dell’appalto, ma che ottimizzano il risultato finale dell’intervento di risanamento strutturale, sotto il profilo della fruibilità e dell’impatto estetico ed architettonico, gli stessi elementi risultano compatibili con il divieto di cui all’art. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50/2016: “la ratio di fondo che ha ispirato la novella legislativa è piuttosto evidente: si è inteso evitare che, a fronte di procedure indette sulla base del progetto esecutivo (come di regola avviene ai sensi dell’art. 59 del ‘Codice’), l’aggiudicazione possa essere disposta – come per il passato è spesso avvenuto – premiando elementi di carattere avulso rispetto al proprium della procedura.

Pertanto, le uniche opere aggiuntive non valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio sono quelle che rappresentano un elemento estraneo all’ordinario sviluppo dell’opera per come essa è definita dall’Amministrazione nella lex specialis di gara” (T.A.R. Venezia, Sez. I, 26/08/2019 n. 938).

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