LE INDICAZIONI DELL’ANAC ALLE STAZIONI APPALTANTI
Vademecum per favorire l’affidamento rapido di appalti e il pagamento dei lavori già realizzati durante l’emergenza Covid-19 in tempi brevi
L’ANAC ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti un vademecum, pubblicato il 30 aprile 2020, che illustra tutte le procedure semplificate cui si può fare ricorso in caso di crisi o urgenza.
Molto spesso, sottolineano i tecnici dell’ANAC, le Stazioni Appaltanti non conoscono queste vie preferenziali, da utilizzare non soltanto in questo momento, caratterizzato dall’emergenza sanitaria, ma in tutti quei casi in cui è necessario procedere con maggiore celerità.
Per quanto riguarda il Codice dei Contratti Pubblici, l’ANAC specifica che sul fronte del lancio delle gare è possibile procedere all’affidamento senza preventiva pubblicazione di bando o avviso (senza incorrere in illegittimità della procedura) quando siano presenti tutti i seguenti elementi:
- Necessità di accertare e dichiarare, con atto motivato anteriore all’avvio della procedura di affidamento, che l’omessa pubblicazione del bando o avviso è consentita dal Codice;
- Rispetto di necessarie forme minime di pubblicità (avviso volontario su GUCE o GURI in ragione dell’importo);
- Rispetto del termine dilatorio di 10 giorni prima della stipulazione del contratto.
Per quanto riguarda, invece, i termini per presentare le offerte (sia per appalti sopra soglia che sottosoglia) il Codice consente di ridurre i giorni nel caso ci siano ragioni di urgenza adeguatamente motivate. In tal caso, infatti, è possibile:
- Ridurre il tempo per la presentazione della domanda a 15 giorni (dalla data di invio del bando di gara) se, per ragioni di urgenza debitamente motivate, i termini ordinari di 35 giorni non possono essere rispettati (rif. Art. 60, co. 3 d.lgs. 50/2016);
- Prevedere un’ulteriore riduzione di 5 giorni nel caso di presentazione delle offerte per via elettronica, che a questo punto si riducono a 10 giorni in tutto (calcolati dall’invio del bando).
Quando poi le stazioni appaltanti hanno a che fare con contratti sotto soglia, nel caso di procedure ordinarie i termini possono essere ridotti fino alla metà, ricorrendo a:
- Modalità di affidamento agevolate (amministrazione diretta, affidamento diretto, procedura negoziata);
- No stand still;
- Forme semplificate di pubblicità;
- Ricorso al mercato elettronico.
Se invece abbiamo a che fare con la fase di conclusione del contratto, l’ANAC sottolinea che il c.d termine di “stand still” non si applica (e pertanto il contratto può essere stipulato prima) nelle seguenti ipotesi:
- Se è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito oppure esse risultano già respinte con decisione definitiva;
- Nel caso di un appalto basato su un accordo quadro;
- Nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- Per importi inferiori alla soglia comunitaria nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
- Per affidamenti di importo inferiore a 40mila euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta sottosoglia;
- Per affidamenti di importo compreso tra 40mila e 150mila euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi.
Il Codice degli appalti prevede anche la possibilità di “esecuzione anticipata” in via di urgenza (a prescindere dalla stipulazione del contratto e dall’osservanza dello stand still):
- Per ovviare a situazioni di pericolo;
- Nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione può determinare un grave danno all’interesse pubblico, compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
Il vademecum inoltre riporta tutta una serie di casi in cui è possibile ricorrere alla Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara e alle procedure in caso di somma urgenza o di protezione civile.
Infine le indicazioni dell’ANAC alle stazioni appaltanti si concentrano su:
- Subappaltodove è concesso ai subappaltatori di poter autocertificare il possesso dei requisiti (e i controlli ex post della stazione appaltante), nelle ipotesi in cui si proceda all’affidamento con procedura negoziata senza bando per motivi di urgenza (art.63, co.2, lett.c d.lgs.50/2016) nonché ad esecuzione diretta in somma urgenza (art.163 d.lgs. 50/2016);
- Offerte anomaleche, quando sono meno di 5, non si procede al calcolo della soglia di anomalia. Se invece sono pari o superiori a 10, per gli affidamenti al prezzo più basso, si può procedere a esclusione automatica offerte anomale (art.97, co.3-bis e 8);
- Il contratto dove circostanze impreviste e imprevedibili (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti) possono giustificare modifiche contrattualidurante il periodo di efficacia, senza la necessità di una nuova procedura di affidamento. Ciò a condizione che la modifica non alteri la natura generale del contratto (art.106, co.1, lett.c d.lgs. 50/2016);
- Il ruolo di supporto al RUPpuò essere svolto da professionisti esterni se non vi è adeguata professionalità all’interno.
Con un altro atto di segnalazione, l’ANAC ha sottolineato che, a differenza del vecchio Codice Appalti, la normativa vigente non prevede l’emissione di uno Stato avanzamento lavori (SAL) in corrispondenza della sospensione dell’attività. Secondo l’Anticorruzione, invece, una norma in tal senso aiuterebbe le imprese, che dopo il lockdown soffrono per la crisi di liquidità. L’ANAC ha chiesto quindi di consentire alle Stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori, anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione dei lavori a causa dell’epidemia in corso.