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Durc: Validità Fino Al 29 Ottobre – Circolare n. 9466/202 Inail

By consulteam inAppalti pubblici

A seguito della comunicazione dello scorso 31 luglio, di commento del messaggio INPS n. 2998/2020, anche l’INAIL, con circolare n. 9466 del 3 agosto, ha fornito istruzioni operative in merito alla verifica della regolarità contributiva.

Ciò a seguito della soppressione del comma 1 dell’art. 81 del decreto c.d. rilancio (D.L. n. 34/2020), operata dalla legge di conversione (L. n. 74/2020) e a fronte della delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, pubblicata nella G.U. 30 luglio 2020, n. 190, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020.

Sul punto, però, è stato specificato che il D.L. n. 83/2020, pubblicato nella medesima G.U.,  recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19” ha stabilito, all’articolo 1, comma 4, che “I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’Allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020”.

Pertanto, non essendo incluso nel predetto Allegato 1, l’articolo 103, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, la proroga dello stato di emergenza non produce effetti sulla proroga del periodo di validità dei Durc online. La validità dei Durc online che riportano come scadenza  una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta prorogata ope legis fino al 29 ottobre 2020, e non fino al 13 gennaio 2021.

Con riferimento, poi, alle novità introdotte sul tema dal decreto c.d. semplificazioni (art. 8, comma 10 del D.L. n. 76/2020) e alla implementazione della funzione consultazione del servizio Durc, sono state riportate le medesime indicazioni già fornite dall’INPS con il citato messaggio n. 2998/2020.

L’INAIL sottolinea, inoltre, che l’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce che, in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati nel medesimo decreto n. 76/2020, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

 

 

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