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Delibera ANAC: Project Financing E Trasparenza

By consulteam inAppalti pubblici

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibera del 21 aprile 2021, n. 329 “Pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte per la realizzazione in concessione di lavori in project financing, di cui all’art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016”, ha informato le pubbliche amministrazioni circa l’obbligo, sia nel caso di valutazione positiva che negativa, di concludere i procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing, mediante l’adozione di un provvedimento amministrativo espresso e motivato (ai sensi della legge 241/1990).

L’atto dell’ANAC è stato adottato a seguito di una segnalazione sulla mancata trasparenza dell’azione amministrativa di una ASL sugli esiti delle proposte degli operatori economici per la realizzazione dei lavori di nuova costruzione di un ospedale.

L’art. 183, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti), concede la facoltà agli operatori economici di presentare proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità che devono contenere:

  • un progetto di fattibilità;
  • una bozza di convenzione;
  • il piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari;
  • la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Entro il termine perentorio di tre mesi, l’amministrazione valuta la fattibilità della proposta. L’amministrazione aggiudicatrice:

  • può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente;
  • può chiedere ai concorrenti, nel bando l’amministrazione aggiudicatrice, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto.

Il promotore:

  • Se non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario;
  • Se non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta.
  • Se esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta.

I provvedimenti adottati a conclusione della valutazione di fattibilità delle proposte devono essere pubblicati dall’amministrazione nel proprio sito istituzionale come dati ulteriori ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013. Tale pubblicazione potrebbe avere ad oggetto, se non il provvedimento integrale, quanto meno gli estremi del provvedimento con l’indicazione, della data, del numero di protocollo, dell’oggetto e dell’ufficio che lo ha formato, oltreché del destinatario ovvero della tipologia di destinatario.

L’Autorità interviene anche sugli obblighi di trasparenza chiarendo che poiché a legislazione vigente non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione degli atti citati, ritiene importante che ne sia garantita la pubblicazione come ‘dati ulteriori’ nella sezione ‘amministrazione trasparente’ dei siti web istituzionali (art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013).

 

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