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DECRETO SEMPLIFICAZIONI IN GU: Codice dei contratti pubblici e appalti

By consulteam inAppalti pubblici

Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” (S.O.) n. 178 del 16 Luglio, il Decreto legge n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, noto con il nome di “Decreto Semplificazioni” che consta di 65 articoli.

Nel provvedimento ci sono norme che interessano il Codice dei contratti pubblici, l’edilizia privata ed altri interventi legati agli appalti nell’emergenza causata dal Covid-19. A ciò si aggiunge una serie di misure che riguardano alleggerimenti e semplificazioni procedimentali anche in materia di responsabilità; misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale, oltre che in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

Il Titolo I, Capo I, del Decreto legge n. 76/2020 (articoli dall’1 al 9) è dedicato alla “Semplificazioni in materia di contratti pubblici“.

Per semplificare i procedimenti, è previsto che per la maggior parte degli adempimenti burocratici, una volta scaduti i termini previsti dalla legge, valga la regola del silenzio-assenso con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti.

Si è voluto sburocratizzare il più possibile le varie procedure riferite sia ai grandi che ai piccoli appalti, con diverse deroghe alle modalità ordinarie, soprattutto con riferimento agli appalti legati all’emergenza in atto.

Pertanto, per quanto riguarda l’aggiudicazione delle gare, i commi 2 e 3 dell’articolo 8 recano disposizioni per accelerare l’aggiudicazione, prevedendo che, per le procedure per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, devono provvedere all’adozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione, ovvero all’esecuzione degli Accordi-quadro, entro la data del 31 dicembre 2020 ed entro lo stesso periodo stipulare contratti derivanti da accordi quadro efficaci.

Inoltre, fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche è previsto l’obbligo di costituire un collegio consultivo tecnico per appalti di valore superiore alle soglie comunitarie (oltre 5,3 milioni) o dichiarati di interesse nazionale, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data (art, 6). Per le altre tipologie di opere è prevista la facoltà, ma non l’obbligo di nomina del citato collegio.

Tale organo, oltre a svolgere alcuni rilevanti compiti in tema di sospensione e modifica delle opere, ha la funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura, suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.

È stata introdotta anche la Conferenza di servizi semplificata, che prevede una compressione dei tempi, tale che tutte le amministrazioni coinvolte dovranno rispondere entro 60 giorni.

Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze delle banche dati anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni.

Per gli appalti legati all’emergenza sanitaria da Coronavirus, è prevista l’esclusione della responsabilità delle imprese per penali e risarcimenti legati ai ritardi, in tutti i casi di applicazione delle misure di contenimento della crisi sanitaria. Nel Decreto Semplificazioni, infatti, è precisato che qualora le misure di contenimento impediscano “anche solo parzialmente” il regolare svolgimento dei lavori o la regolare esecuzione di servizi e forniture, ciò “costituisce causa di forza maggiore”.

Con le modifica introdotta all’articolo 83 del Codice dei contratti e con l’inserimento, quindi del comma 5-bis, in relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l’offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione.

Cancellato l’obbligo della garanzia provvisoria del 2% per gli appalti sottosoglia salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato.

Con l’articolo 7, comma 1 del decreto-legge semplificazioni, nel caso in cui, per le opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché per le opere di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto semplificazioni, vengano provvisoriamente o definitivamente, in qualsiasi momento della esecuzione, a mancare le risorse finanziarie pubbliche necessarie per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione dell’opera pubblica, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”.

Nel testo definitivo non è stata prevista nessuna modifica dell’articolo 105 (relativo al Subappalto) del Codice dei contratti per adeguarlo alle norme europee.

 

 

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