Decreto Milleproroghe Per Il Mondo Dell’ Edilizia E Degli Appalti
La legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 183/2020), in cui sono confluiti i D.L. n. 182/2020, n. 3/2021 e n. 7/2021, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021.
Tra le novità, quelle riguardanti il mondo dell’edilizia e degli appalti:
- Differito al 1° settembre 2021 il termine per l’emanazione dei decreti ministeriali che dovranno introdurre modelli standard di fideiussione e di polizza assicurativa decennalea beneficio dell’acquirente di immobili da costruire;
- Prorogato al 31 dicembre 2022 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto, ai sensi dell’art. 4 commi 2 e 2-bis del D.L. 244/2016; prorogato sempre al 31 dicembre 2022 il termine di cui all’art. 1, c. 1122, lett. i) della L. 205/2017), per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere specificatamente indicate nel testo;
- Proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione prevista dall’art. 24 del Dl 23/2020 dei termini che condizionano l’applicazione di alcune agevolazioni relative alla prima casa (imposta di registro agevolata agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà; credito d’imposta per il riacquisto);
- Prorogato fino al 31 dicembre 2021 o, se anteriore, fino alla data di nomina dei Commissari straordinari previsti dal DL 32/2019, il commissariamento per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli – Bari e dell’asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, effettuato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e9, del DL 133/2014;
- Prorogati, limitatamente al 2021, i termini di cui all’art. 30, c. 14-bis, del DL 34/2019, in materia di contributi ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- Gli adempimenti per il proseguimento dell’esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, per gli impianti a fune la cui vita tecnica scada tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, devono essere espletati entro centoventi giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza. L’esercizio degli impianti è sospeso fino all’esecuzione con esito favorevole dei suddetti adempimenti. Inoltre, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali, nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità, sono prorogate fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19;
- Viene prevista l’approvazione con un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di specifiche linee guidacon specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie;
- Il comma 1dell’articolo 13 del D.L. n. 183/2020 modifica il comma 1 dell’art. 207 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di prorogare dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale devono essersi avviate le procedure di gara disciplinate dal D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) per le quali l’importo dell’anticipazione prevista dall’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici a favore dell’appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento;
- Le lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 13del D.L. n. 183/2020 estendono a tutto il 2021 le semplificazioni previste per gli anni 2019 e 2020 dal c.d. decreto-legge sblocca cantieri (D.L. 32/2019) per l’affidamento, rispettivamente, delle attività di progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (Avvio delle gare di progettazione anche senza finanziamento della fase esecutiva).
- Differito al 31 dicembre 2021 il termine di cui all’art. 1, c. 10 del DL 32/2019 cd. “Sblocca cantieri” fino al quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva dell’interesse archeologico ex art. 25 del Dlgs 50/2016 con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del suddetto Dlgs 50/2016;
- Proroga al 30 giugno 2021, limitatamente per le lavorazioni effettuate alla data del 15 giugno 2021, del termine di cui all’art. 8, c. 4, lett. a del DL 76/2020 sull’adozione dello stato di avanzamento dei lavori in corso di esecuzione da parte del direttore dei lavori. Viene, inoltre, precisato che il pagamento del SAL deve avvenire nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui il SAL si riferisce;
- Differiti al 31 dicembre 2021i termini di cui agli artt. 28 e 48 del DL 189/2016 entro cui è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all’emergenza in corso nei territori in questione;
- Previsto l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, per importi inferiori a 150.000 euro, in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici, fino al completamento delle previste attività di ricostruzione.