COVID-19: UNO SGUARDO AL FUTURO
Cantieri edili, Appalti e problematiche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
Il mondo del lavoro, in continua evoluzione in questi giorni, mostra come la pandemia, nell’arco di poche settimane, possa mettere in ginocchio il sistema economico e produttivo del nostro Paese minandone le fondamenta.
I primi provvedimento governativi e regionali hanno risposto alle primarie esigenze sanitarie di contenimento del contagio con la necessità di sostentamento economico della popolazione e di quelle attività (non sospese dal DPCM del 11 marzo 2020) volte ad assicurare la continuità delle filiere, nonché dei servizi di pubblica utilità.
Fattore prevalente rispetto agli interessi economici risulta essere, in ogni caso, la sicurezza dei luoghi di lavoro e la conseguente adozione delle misure generali di tutela ai sensi del D. Lgs. 81/2008, circostanza di cui l’imprenditore deve tener conto poiché la mancata o carente adozione delle misure anti contagio potrebbe essere contestata al datore di lavoro a prescindere dalla individuazione della catena del contagio.
L’art. 2087 del C.C, infatti così recita: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Infatti anche ove si disponesse di polizze assicurative al riguardo, il datore di lavoro, ove riconosciuto colpevole, non si sottrarrebbe ad una condanna penale e nel caso dell’appaltatore, essa andrebbe ad inficiare i requisiti generali richiesti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e conseguentemente la partecipazione alle procedure di gara.
L’Inail inquadra nell’ambito delle affezioni morbose anche l’infezione da coronavirus, equiparando la causa virulenta a quella violenta e quindi, sotto l’aspetto assicurativo alla categoria degli infortuni sul lavoro.
Per i cantieri edili appare quindi cruciale l’adozione formale e sostanziale di un protocollo anti contagio condiviso quanto meno con il medico competente, il proprio responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori. L’adozione delle necessarie misure di tutela risulta problematica per diverse ragioni:
- l’impossibilità di mantenere il distanziamento di sicurezza tra gli operatori per la natura intrinseca di determinate lavorazioni;
- l’impossibilità di accesso dei dipendenti al cantiere per problematiche inerenti ai trasporti pubblici (riduzione servizi pubblici ecc.);
- la chiusura delle strutture alberghiere e di quelle della ristorazione;
- Indisponibilità contingente di approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale necessari;
- La precarietà della sicurezza dei lavoratori per la difficoltà a soccorrere eventuali infortuni nell’ambito della situazione emergenziale in cui Pronto Soccorsi, Ambulanze ed Ospedali sono in situazione altamente critica per la carenza di personale sanitario e strutture attualmente impegnate nell’emergenza COVID-19.
Tali adempimenti si riflettano, di conseguenza, anche sui costi aziendali da un punto di vista economico poiché:
- Prima dell’accesso al cantiere il personale dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea; se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso;
- Nel protocollo condiviso l’uso di DPI specifici si renderà necessario;
- Deve essere prevista apposita procedura di accettazione ed ingresso per i fornitori-trasportatori e/o altro personale esterno evitando ove possibile di scendere dal mezzo. Dovranno essere individuati ed installati servizi igienici dedicati prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente con la garanzia di un’adeguata pulizia giornaliera;
- Adozione di nuovi container adibiti a refettorio, spogliatoi e servizi igienici;
- Deve rendersi obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni e che il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (prodotti detergenti e soluzioni idroalcoliche, anche per consentire a tutti gli addetti di sanificare la propria postazione prima e dopo l’utilizzo, in particolare in merito al personale tecnico ed amministrativo presente sul posto);
- Alla ripresa delle attività dovrà predisporsi l’attività e servizio di vigilanza sanitaria rafforzata al fine di garantire reciprocamente che ogni maestranza e ogni persona all’interno del cantiere, utilizzi idonei DPI ed in modo corretto, nonché il rispetto di tutte le procedure, al fine di salvaguardare la salute e sicurezza di tutti;
- In merito agli alloggi per il personale in trasferta ci si troverà a dover computare i maggiori costi dovendosi prevedere cautelativamente alloggi in stanza singola dotata di servizi privati con l’obbligo per ogni lavoratore di misurarsi la temperatura prima di uscire dall’alloggio;
- Per il servizio mensa ci si troverà di fronte alla necessità di implementare i container per consentire il distanziamento di sicurezza durante il consumo dei pasti;
- Dovrà essere organizzato un dedicato e giornaliero sistema di smaltimento di tutti gli indumenti e DPI specifici che comporterà come è ovvio di maggiori oneri da computarsi nel calcolo degli oneri della sicurezza.
Laddove si ritenesse di far sostenere detti costi all’operatore economico ovvero di rinviarne la quantificazione economica, si assisterà, ad una paralisi delle commesse ovvero al mancato rispetto delle previsioni assunte in materia di sicurezza anti contagio.
Se non si vuole bloccare l’intero sistema degli appalti, i costi della sicurezza connessi all’evento straordinario Covid-19, dovrebbero essere adeguatamente quantificati e remunerati, previa puntuale verifica proprio in forza delle responsabilità e degli adempimenti sopra illustrati (Obblighi di legge in capo al coordinatore per la sicurezza, previsti dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 Allegato XV “Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”quelli afferenti l’obbligo della stima dei costi della sicurezza).