Codice dei contratti: L’affidamento diretto e la procedura negoziata dopo il decreto correttivo
Le modifiche introdotte all’articolo 36 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 non hanno esteso l’applicazione della procedura negoziata ad importi superiori ad 1 milione di euro già previsti dall’originario testo entrato in vigore nel 2016 ma hanno modificato i termini degli affidamenti modificati più volte sino alle modifiche introdotte dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Mentre per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 36, continua ad essere utilizzato l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, le procedure relative ad importi pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori a1.000.000 di euro possono essere rilevate al comma 2, lettere b), c) e c-bis) del citato articolo 36 con la precisazione che:
- la lettera b) ha declassato gli affidamento di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi ad affidamenti diretti, assimilandoli a quelli di cui alla lettera a) previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- la lettera c) ha definito che er affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (articolo 63 del Codice) previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- la lettera c-bis) in cui è precisato che per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (articolo 63 del Codice) previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Precisamo, preliminarmente, che la possibilità di ricorrere alle procedure di cui alle precedenti lettere b), c) e c-bis) è facoltativa, come previsto nell’alinea del comma 2 dell’articolo 36 e che è, comunque, possibile ricorrere, in alternativa, alle procedure ordinarie.
Una fondamentale differenza è rilevabile nella lettera b) in quanto mentre nell’originario testo, per importi compresi tra 40.000 e 149.999 euro era necessaria una procedura negoziata, con la nuova veste prevista dal d.l. n. 32/2019 convertito dalla legge n. 55/2019, è possibile utilizzare l’affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; si tratta, in pratica della stessa procedura utilizzata alla lettera a) per importi al di sotto di 40.000 euro.
Relativamente, poi, alle due successive lettere c) e c-bis), nelle stesse si tratta di un’identica procedura negoziata con il vincolo della consultazione di 10 operatori nel caso di importo compreso tra 150.000 euro e 349.999 euro e di 15 operatori nel caso di importi compresi tra 350.000 euro ed 1.000.000 di euro.
Nei prossimi giorni tratteremo separatamente i due casi relativi all’affidamento diretta ed alla procedura negoziata descrivendo dettagliatamente le procedure e le norme da utilizzare per:
- l’individuazione degli operatori economici da invitare;
- la procedura di affidamento;
- la pubblicazione dell’eventuale bando di gara ed i termini di presentazione delle offerte.