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Codice dei contratti e Sblocca Cantieri: le nuove soglie di anomalia 2019

By consulteam inAppalti pubblici

Con l’entrata in vigore della Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri) sono state introdotte importanti modifiche agli articoli 36 e 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici).

Entrando nel dettaglio, con l’articolo 36 rubricato “contratti sotto soglia” sono state riscritte le norme per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, mentre con le modifiche all’articolo 97rubricato “offerte anormalmente basse” sono stati rivisti i criteri per il calcolo della soglia di anomalia.

Tralasciando gli affidamenti di lavori al di sotto di 1.000.000 di euro, per i quali trovano applicazione l’affidamento diretto e le procedure negoziate più dettagliatamente individuate alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 2 del citato articolo 36, poniamo la nostra attenzione sugli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro descritti alla lettera d) del già citato comma 2.

Per tali affidamenti, così come previsto al comma 9-bis dell’articolo 36, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione, discrezionalmente, sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante ricorso alla procedura aperta con la precisazione che nel caso di minor prezzo occorre prevedere, nel bando di gara, l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e 2-bis dell’articolo 97 rubricato “offerte anormalmente basse” del Codice dei contratti.

Una prima precisazione. Le dizioni “minor prezzo”, utilizzata all’articolo 36, comma 9-bis, e “prezzo più basso”, prevista all’articolo 97, commi 2 e 2-bis, sono le stesse in quanto in entrambi i casi non definiscono il prezzo più basso in assoluto ma il minor prezzo scaturente dopo aver scartato le offerte anormalmente basse.

I citati commi 2 e 2-bis dell’articolo 97 del Codice dei contratti definiscono il calcolo dell’anomalia nei seguenti casi:

  1. numero di offerte pari o superiori a 15;
  2. numero di offerte inferiori a 15 con rapporto tra scarto quadratico medio aritmetico e media aritmetica pari o inferiore a 0,15;
  3. numero di offerte inferiori a 15 con rapporto tra scarto quadratico medio aritmetico e media aritmetica superiore a 0,15.

Al fine di rendere più chiari i concetti tratteremo separatamente e dettagliatamente i 3 casi.

Numero di offerte pari o superiori a 15

Nel caso in esame il numero delle offerte è pari a 16 e nel dettaglio le percentuali di ribasso offerte dalle imprese sono quelle di seguito riportare indicate in ordine crescente:

Id offerta Ribasso %
1 2,542
2 5,451
3 8,332
4 9,545
5 9,771
6 10,237
7 10,291
8 11,445
9 11,677
10 12,011
11 12,455
12 13,447
13 14,552
14 14,897
15 15,022
16 16,335

Così come disposto alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 97 del Codice dei contratti viene escluso il 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente, delle offerte di minor ribasso e di maggior ribasso, Essendo 16 le offerte, il 10% è 1,6 quindi vengono escluse le prime due offerte e le ultime 2, ovvero le offerta con id 1, 2, 15 e 16. Restano in gara 12 offerte e quelle con id da 3 a 14.

Viene adesso la somma dei ribassi percentuali delle offerte rimaste in gara che risulta pari a 138,66 (somma dei ribassi percentuale delle offerte da id 3 a 14) e, successivamente, la media aritmetica dei ribassi pari a 11,555 (138,66/12).

Dopo queste preliminari operazioni si passa, così come disposto alla lettera b) del comma 2 del citato articolo 97, al calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata dell’11,555 e, quindi, gli scarti medi delle offerte dalla 9 alla 14 che sono i seguenti:

  • Offerta 9 – 0,122 (11.677-11,555)
  • Offerta 10 – 0,456 (12,011-11,555)
  • Offerta 11- 0.900 (12,455-11,555)
  • Offerta 12 – 1,892 (13,447-11,555)
  • Offerta 13 – 2,977 (14,552-11,555)
  • Offerta 14 – 3,342 (14,897-11,555)

ed al calcolo dello scarto medio aritmetico degli scarti medi aritmetici sopra determinati che è pari a 1,618 (9,709/6).

A questo punto, così come disposto alla lettera c del comma 2 dell’articolo 97 viene determinata una prima soglia di anomalia come somma della media aritmetica (11,555) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi (1,618) che è pari a 13,173.

Resta per ultimo da determinare quanto previsto alla lettera d), sempre del comma 2 dell’articolo 97 e, precisamente, il prodotto delle due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi (138,660) che sono entrambe 6 e, quindi, tale prodotto è 36. Tale numero dà la percentuale (36%) di cui deve essere decrementata lo scarto medio aritmetico e tale decremento è pari a 0,582 (1618*36%).

La soglia precedentemente determinata, pari a 13,173 viene decrementata, quindi, del precedente valore di 0,582 e diventa 12,591.

La soglia definitiva di anomalia è, quindi, il 12,591% e le offerte da prendere in considerazione restano quelle con id 11,12, 13 e 14 ma si aggiudica la gara l’offerta immediatamente inferiore al valore trovato, ovvero la n. 11 con il 12,455% di ribasso.

 

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