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Codice dei contratti e Sblocca Cantieri: le nuove soglie di anomalia 2019 – relativamente ai contratti sotto soglia e al calcolo delle offerte anormalmente basse

By consulteam inAppalti pubblici

Con la pubblicazione della Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri) sono state introdotte importanti modifiche agli articoli 36 e 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici) relativamente ai contratti sotto soglia e al calcolo delle offerte anormalmente basse.

In riferimento a quest’ultimo, l’articolo 97 del Codice dei contratti definisce il calcolo dell’anomalia nei seguenti casi:

  • numero di offerte pari o superiori a 15;
  • numero di offerte inferiori a 15 con rapporto tra scarto quadratico medio aritmetico e media aritmetica pari o inferiore a 0,15;
  • numero di offerte inferiori a 15 con rapporto tra scarto quadratico medio aritmetico e media aritmetica superiore a 0,15.

Dopo aver analizzato il primo caso (leggi articolo), passiamo al secondo e quindi all’ipotesi di gara da aggiudicarsi con il prezzo più basso, numero di offerte inferiori a 15 e un rapporto tra scarto quadratico medio aritmetico e media aritmetica pari o inferiore a 0,15.

Nel caso in esame il numero delle offerte è pari a 14 e nel dettaglio le percentuali di ribasso offerte dalle imprese sono quelle di seguito riportare indicate in ordine crescente:

Id offertaRibasso %
12,542
25,451
38,332
49,545
59,771
610,237
710,291
811,445
911,677
1012,011
1112,455
1213,447
1314,552
1414,897

Così come disposto alla lettera a), comma 2-bis dell’articolo 97 del Codice dei contratti viene escluso il 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente, delle offerte di minor ribasso e di maggior ribasso, Essendo 14 le offerte, il 10% è 1,4 quindi vengono escluse le prime due offerte e le ultime 2, ovvero le offerta con id 1, 2, 13 e 14. Restano in gara 12 offerte e quelle con id da 3 a 12.

Da ricordare che se l’offerta con id 3 fosse stata uguale a quella con id 2, o se l’offerta con id 12 fosse stata uguale a quella con id 13, anche queste sarebbero state escluse, e che le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono sempre prese distintamente nei loro singoli valori.

Viene adesso la somma dei ribassi percentuali delle offerte rimaste in gara che risulta pari a 109,211 (somma dei ribassi percentuale delle offerte da id 3 a 12) e, successivamente, la media aritmetica dei ribassi pari a 10,9211 (109,211/10).

Dopo queste preliminari operazioni si passa, così come disposto alla lettera b) del comma 2-bis del citato articolo 97, al calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata dell’11,555 e, quindi, gli scarti medi delle offerte dalla 8 alla 12 che sono i seguenti:

  • Offerta 8 – 0,5239 (11,445 – 10,9211)
  • Offerta 9 – 0,7559 (11,677 – 10,9211)
  • Offerta 10 – 1,0899 (12,011 – 10,9211)
  • Offerta 11 – 1,5339 (12,455 – 10,9211)
  • Offerta 12 – 2,5259 (13,447 – 10,9211)

A questo punto occorre calcolare lo scarto medio aritmetico degli scarti sopra determinati che è pari a 1,2859 (6,4295/5).

In questo caso il rapporto tra lo scarto medio aritmetico degli scarti (1,2859) e la media aritmetica dei ribassi (10,9211) è pari a 0,117745, ovvero inferiore a 0,15.

Come previsto alla lettera d) del comma 2-bis del citato articolo 97, in questo caso la soglia di anomalia è pari alla somma tra media aritmetica dei ribassi (10,9211) incrementata del 20%. La soglia di anomalia sarà, quindi, 13,10532 e le offerte da prendere in considerazione restano quelle con id 8, 9 10 e 11 ma si aggiudica la gara l’offerta immediatamente inferiore al valore trovato, ovvero la n. 11 con il 12,455% di ribasso.

 

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