Approvazione del disegno di legge delega in materia di contratti pubblici: novità sull’appalto integrato
Nel nuovo testo del disegno di legge delega al Governo in materia di contratti pubblici, approvato al Senato, si riscontrano molte novità tra cui quella più significata che riguarda l’appalto integrato.
A riguardo si attendono solo la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale e l’avvio dei lavori che porterà, secondo la timeline prevista dal PNRR, all’entrata in vigore a marzo 2023 del decreto legislativo attuativo e, a giugno 2023, di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti attuativi (anche di diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti pubblici.
Il D.lgs. n. 50/2016 richiedeva la “valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione e il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l’edilizia e le infrastrutture, limitando radicalmente il ricorso all’appalto integrato, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell’appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo; esclusione dell’affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione di livello preliminare, nonché, con riferimento all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta”.
Si tratta di principi tradotti all’interno del D.lgs. n. 50/2016, non in una norma specifica sull’appalto integrato, ma in alcuni richiami all’istituto negli artt. 26 e 59 che riguardano rispettivamente “la verifica preventiva della progettazione” e “la scelta delle procedure e oggetto del contratto”.
Il comma 2 dell’art. 26 dispone addirittura che nei casi in cui è consentito l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall’aggiudicatario ha luogo prima dell’inizio dei lavori.
La legge delega invece ha introdotto nuovi principi che permetteranno all’istituto dell’appalto integrato di essere utilizzato in maniera più frequente.
Difatti è stata prevista la sospensione, fino al 30 giugno 2023, del divieto al ricorso all’affidamento congiunto ai sensi dell’art. 59 del Codice dei Contratti Pubblici, come stabilito dall’art. 52, comma 1, D.L. 77/2021. Ancora, l’art. 48, comma 5, del medesimo decreto-legge, ha dato nuovo impulso a tale strumento nell’ambito degli interventi finanziati “con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea”, ammettendo l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Infine, è stato anche eliminato il riferimento diretto alla limitazione radicale al suo utilizzo, disponendo invece che nel nuovo testo del Codice degli Appalti vengano individuate le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrervi.