Appalto Integrato: Differenze E Incongruenze
Il Codice dei contratti, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre 2022, contiene parecchie differenze rispetto al testo definitivo predisposto dal Consiglio di Stato.
Tra le differenze non è sfuggita la formulazione dell’art. 44 che riguarda il cosiddetto “appalto integrato”. Si tratta di una modalità di affidamento in cui vi è la possibilità di mettere in gara un bando per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori che secondo le attuali regole si baserebbe sul progetto definitivo mentre su quelle che nasceranno sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica.
La legge 21 giugno 2022, n. 78 (Legge delega), tra i criteri e principi da rispettare per l’adozione del nuovo Decreto Legislativo, dispone:
“individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l’obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall’operatore economico, al netto del ribasso d’asta”.
Nell’articolo 44, comma 1 dello schema di riforma approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri possiamo trovare la risposta a tale principio:
“Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria”.
Una formulazione a seguito della quale per tutti i lavori di qualsiasi entità ed, anche, di manutenzione straordinaria relativi a manufatti esistenti, con esclusione dei lavori relativi ad opera di manutenzione ordinaria, gli enti appaltanti potranno ricorrere all’appalto integrato.