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Appalti e manifestazione di interesse: non conformi i criteri di selezione basati sull’ordine cronologico

By consulteam inAppalti pubblici

I criteri e le modalità di selezione dei soggetti da invitare alla procedura di affidamento basati sull’ordine cronologico di arrivo, cioè sulla tempestività della domanda, non sono conformi ai principi generali in materia di contratti pubblici, perché non in grado di garantire la medesima casualità del sorteggio e di neutralizzare il possibile rischio di asimmetrie informative tra i potenziali concorrenti.

Lo ha chiarito l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la Delibera 18 settembre 2019, n. 827 con la quale ha risposto ad un’istanza di precontenzioso relativa alla verifica di legittimità del criterio adottato per individuare i soggetti da invitare alla procedura di selezione, che prevedeva, nel caso in cui il numero delle domande pervenute fosse risultato superiore a tre, che l’invito sarebbe stato rivolto ai primi tre candidati, in base all’ordine cronologico di arrivo istanze di partecipazione.

L’ANAC ha richiamato le Linee guida n. 4 con le quali si è ribadito che le procedure sottosoglia devono essere condotte nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), declinando in particolare il principio della libera concorrenza quale effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati e il principio di pubblicità e trasparenza quale conoscibilità della procedura di gara e facilità di accesso alle informazioni. Le medesime Linee guida suggeriscono, ove non siano stati previsti criteri oggettivi per la selezione dei fornitori e risulti idoneo a partecipare alla procedura un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato, di ricorrere al sistema del sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente reso noto nell’avviso a manifestare interesse.

Proprio per questo motivo, il criterio di selezione basato sull’ordine cronologico di arrivo, cioè sulla tempestività della domanda, non è in grado di garantire la medesima casualità del sorteggio e di neutralizzare il possibile rischio di asimmetrie informative tra i potenziali concorrenti. La pubblicità, ove si decida di rendere nota la procedura mediante un avviso di manifestazione di interesse, deve essere “funzionale”, nel senso che il mezzo prescelto deve essere idoneo allo scopo di raggiungere la più ampia sfera di potenziali operatori interessati all’affidamento, in relazione all’entità e all’importanza dell’appalto. Tale obiettivo risulta sostanzialmente vanificato dall’utilizzo del criterio cronologico dell’ordine di arrivo delle candidature, quale metodo di selezione per gli operatori da invitare.

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