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Garante Privacy: Nuove Linee Su Cookie E Altri Strumenti Di Tracciamento

By consulteam inPrivacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato, con Provvedimento del 10 giugno 2021 n. 231, le nuove Linee guida sui cookie e altri strumenti di tracciamento con lo scopo di rafforzare il potere di decisione degli utenti riguardo all’uso dei loro dati personali.

Il crescente uso di tracciatori particolarmente invasivi e la moltiplicazione delle identità digitali degli utenti che favorisce l’incrocio dei loro dati e la creazione di profili sempre più dettagliati, ha reso necessario l’aggiornamento delle Linee guida del 2014.

Le principali novità delle nuove linee guida riguardano:

  • LE MODALITÀ DI RACCOLTA DEL CONSENSO: l’acquisizione del consenso on line dovrà innanzitutto garantire che, per impostazione predefinita, al momento del primo accesso ad un sito web, nessun cookie o altro strumento diverso da quelli tecnici venga posizionato all’interno del dispositivo dell’utente, né venga utilizzata altra tecnica di tracciamento attiva o passiva. Inoltre anche lo Scrolling, il Garante precisa che il semplice spostamento in basso del cursore (scroll down) non rappresenta una idonea manifestazione del consenso. I titolari dei siti (publisher) dovranno eventualmente inserire lo scrolling in un processo più articolato nel quale l’utente sia in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del sito, che possa essere qualificato come azione positiva idonea a manifestare in maniera inequivocabile la volontà di prestare un consenso al trattamento.
  • IL COOKIE WALL ritenuto illecito, salva l’ipotesi nella quale il sito offra all’interessato la possibilità di accedere, senza prestare il proprio consenso all’installazione e all’uso di cookie, ad un contenuto o a un servizio equivalenti, da valutarsi alla luce dei principi del Regolamento;
  • L’INFORMATIVA E Il CONSENSO: l’informativa deve essere resa in un linguaggio fruibile, semplice ed accessibile. L’informativa dovrà indicare anche gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali e i tempi di conservazione delle informazioni. Potrà essere resa anche su più canali e con diverse modalità (ad esempio, con pop up, video, interazioni vocali). Resta confermato l’obbligo della sola informativa per i cookie tecnici, anche inserita nell’informativa generale. Il Garante raccomanda poi che i cookie analytics, usati per valutare l’efficacia di un servizio, siano utilizzati solo a scopi statistici.
  • IL BANNER: per i cookie di profilazione rimane la necessità del consenso da richiedere attraverso un banner ben distinguibile sulla pagina web, attraverso il quale dovrà anche essere offerta agli utenti la possibilità di proseguire la navigazione senza essere in alcun modo tracciati, ad esempio chiudendo il banner cliccando sulla caratteristica X da inserire in alto a destra. Viene precisato inoltre che, la ripresentazione del banner ad ogni nuovo accesso per la richiesta di consenso agli utenti che in precedenza l’abbiano negato, non trova ragione negli obblighi di legge e risulta una misura ridondante e invasiva. La scelta dell’utente, dunque, dovrà essere debitamente registrata e non più sollecitata, a meno che non mutino significativamente le condizioni del trattamento; sia impossibile sapere se un cookie sia già memorizzato nel dispositivo; siano trascorsi almeno 6 mesi. Resta fermo in ogni caso il diritto degli utenti di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato.
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