Gare Pubbliche: Varianti Non Consentite E Migliorie Ammesse
Con sentenza n. 4754 del 21 giugno 2021, il Consiglio di Stato si pronuncia sulla distinzione tra varianti non consentite e migliorie ammesse in sede di gara.
Nel caso oggetto della summenzionata sentenza, una società contesta l’affidamento dei lavori per la realizzazione di una scuola perché l’aggiudicataria avrebbe presentato, dopo l’affidamento della gara, delle varianti non concesse.
Secondo i giudici, in sede di Gara d’Appalto e quando il sistema di selezione delle offerte è basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché:
- Le Soluzioni Migliorative possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione. Viene lasciata comunque ampia discrezionalità tecnica alla valutazione delle offerte tecniche come pure delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante “con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta“. Le proposte migliorative consistono, spiegano i giudici “in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste“.
- Le Varianti si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito.
Ciò premesso, nel caso di specie il bando di gara, ha escluso l’ammissibilità di varianti.
Il disciplinare di gara ha però previsto, nei “Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa” la valutazione di eventuali proposte progettuali migliorative che “il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza e a quelle dell’utenza finale, ritiene possibili rispetto al progetto definitivo approvato, nel rispetto delle scelte già effettuate in sede di progettazione definitiva. Particolare attenzione verrà posta sulla capacità di migliorare il progetto sotto l’aspetto del pregio architettonico, della scelta e combinazione dei materiali di finitura e della cura e studio di alcuni dettagli tecnologici. Nelle tavole grafiche, dovranno essere rappresentate le soluzioni e i materiali utilizzati nella composizione architettonica”.
Il criterio di valutazione accoglie una descrizione molto ampia delle soluzioni migliorative ammissibili, lasciando quindi un ampio margine di valutazione tecnica riservata alla commissione giudicatrice sia in punto di “soluzioni e i materiali utilizzati nella composizione architettonica”, sia per la possibilità di variare i materiali proposti nel definitivo e comunque di proporre tutte quelle soluzioni progettuali che il concorrente ritiene possibili rispetto al progetto definitivo approvato. Né tali ampie facoltà attribuite ai concorrenti possono ritenersi limitate dall’inciso finale (il rispetto delle scelte già effettuate in sede di progettazione definitiva) che nella sua portata estremamente generica, impone di escludere le sole proposte che incidono sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara.
Di conseguenza la soluzione proposta dall’aggiudicatario, positivamente valutata dalla commissione giudicatrice, non è qualificabile come inammissibile variante al progetto definitivo.