Contratto a termine: nullità in mancanza di DVR
La valutazione dei rischi permette al datore di lavoro di conoscere lo stato della tutela dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori nei singoli posti di lavoro. Ciò al fine di adottare i provvedimenti necessari ed efficaci per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza.Al termine della valutazione il datore di lavoro ha l’obbligo indelegabile di redigere – anche su supporto informatico – il documento di valutazione dei rischi (c.d. DVR; artt. 18, c. 1 lett. p), 28, c. 2-3 bis, e 29 D.Lgs. 81/2008).Nell’ipotesi di stipulazione di contratto a termine, l’omessa redazione del DVR da parte del datore di lavoro comporta la nullità del termine apposto al contratto e la trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato (art. 3, c. 1, lett. d D.Lgs. 368/2001). Tale sanzione deve essere applicata anche quando manchi un aggiornamento del DVR correlato ad adeguamenti necessari in ragione di mutamenti dell’organizzazione aziendale (art. 29 D.Lgs. 81/2008).Nel caso di specie una lavoratrice, assunta con contratto di lavoro a termine ed addetta alla consegna della posta tramite motociclo, a causa dell’aumento dell’orario giornaliero di lavoro si ritrovava esposta a maggiori rischi (aumento dell’esposizione alle vibrazioni del mezzo di locomozione): se il datore di lavoro non aggiorna il DVR, a seguito dei mutamenti dell’organizzazione aziendale, il termine apposto al contratto è nullo e, di conseguenza, il contratto si considera a tempo indeterminato.In ogni caso, l’onere di dimostrare gli elementi da cui desumere l’inadeguatezza del DVR è in capo al lavoratore.