Codice dei contratti e Sblocca Cantieri: la nuova disciplina per i contratti sottosoglia
Dopo un ping pong tra Camera e Senato che ne hanno variato più volte i connotati, con la pubblicazione in Gazzetta della Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modificazioni del D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) si è finalmente definita la nuova disciplina che riguarda i contratti sottosoglia contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti).
Entrando nel dettaglio, l’art. 1, comma 20, lettera h) dello Sblocca Cantieri ha introdotto più di una modifica al testo del comma 2 dell’art. 36 del Codice, al fine di modificare le diverse modalità di affidamento ivi previste per i lavori “sottosoglia”, nonché le corrispondenti classi di importo. Tali modifiche rappresentano una delle più importanti novità dell’intervento normativo. In particolare la nuova disciplina prevede che:
per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, è previsto l’affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi ove esistenti per i lavori, e, per i servizi e forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro si applicherà la procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro si applicherà la procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, si procede mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.