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Requisiti di partecipazione, Fatturato e Cause da esclusione: nuove indicazioni sulla suddivisione in lotti

By consulteam inAppalti pubblici

Nel caso di gara di appalto pubblica suddivisa in lotti, le stazioni appaltanti possono fissare un fatturato minimo che gli operatori economici devono possedere con riferimento a gruppi di lotti, nel caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente.

Lo ha chiarito la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte con la sentenza n. 960 del 27 agosto 2019 con la quale ha respinto il ricorso presentato per l’annullamento della comunicazione di esclusione dell’A.T.I. (associazione temporanea di imprese) ricorrente alla partecipazione di una gara suddivisa in lotti, in cui la stazione appaltante aveva richiesto nel bando e nel disciplinare di gara che in caso di partecipazione a più lotti, l’operatore avrebbe dovuto possedere i requisiti economico finanziari di importo pari alla somma dei fatturati richiesti per la partecipazione a ciascuno dei lotti di maggior rilevanza economica, tra i lotti in relazione ai quali il medesimo concorrente ha formulato offerta. La S.A. ha anche previsto che nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso dei suddetti requisiti, verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per i quali possiede i requisiti in ragione dell’ordine di rilevanza economica dei lotti (nel caso di specie: Lotto 5 – Lotto 3 – Lotto 2 – Lotto 1 – Lotto 4).

Il TAR per il Piemonte ha ricordato che l’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), che regola i criteri di selezione ai fini della partecipazione alla gara, consente di prevedere nel bando il cumulo del fatturato quale requisito di ammissione alla gara, nel caso in cui l’operatore chieda di partecipare all’aggiudicazione di più lotti. Non si tratta, come vorrebbero le ricorrenti, di un requisito da verificare solo ex post, nel caso in cui, al termine della procedura, l’operatore risulti effettivamente aggiudicatario dei lotti per cui ha richiesto di partecipare.

Affinché si possa prescrivere il cumulo del fatturato, la norma pone come condizione che i lotti siano “da eseguirsi contemporaneamente”, ciò che nel caso di specie non è controverso tra le parti.

Legittima è anche la clausola sul cumulo dei fatturati che prevede l’obbligo della mandataria di possedere il requisito in misura maggioritaria. Secondo i giudici di primo grado, infatti, tale previsione garantisce che l’aggiudicatario abbia una solidità finanziaria tale da consentirgli di poter eseguire contemporaneamente le prestazioni relative ad una pluralità di lotti e tale previsione è anche attualmente codificata all’art. 83, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, che stabilisce che “Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono possedere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente”. In tale ipotesi, pertanto, il concorrente deve dimostrare di avere un fatturato pari alla somma dei fatturati richiesti per la partecipazione ai singoli lotti. Allo stesso modo, l’impresa che intende assumere il ruolo di mandataria in tale pluralità di lotti, deve dimostrare di possedere il requisito del fatturato (quindi del fatturato cumulativo richiesto per la partecipazione a detti lotti) in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.

Se la medesima A.T.I., infatti, partecipa a più lotti ed indica per ogni lotto la stessa impresa come mandataria, deve coerentemente dimostrare che tale impresa sia in possesso del requisito del fatturato cumulato in misura maggioritaria, non essendo sufficiente che la mandataria dimostri di essere in possesso del requisito del fatturato in misura maggioritaria lotto per lotto, ossia con riguardo ai singoli lotti individualmente considerati, proprio perché essa ambisce a svolgere il ruolo di mandataria in una pluralità di lotti.

L’art. 83, comma 8, del Codice dei contratti stabilisce che nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti, fermo restando che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. La predetta disposizione riproduce quanto previsto dal previgente art. 275 del d.P.R. n. 207/2010 (non più in vigore). La norma, come è noto, ha l’evidente funzione di garantire che l’impresa capogruppo sia il soggetto più qualificato ed affidatario della parte preponderante dell’appalto.

 

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