OT23: Pubblicato il nuovo modello per l’anno 2023
L’Inail con la pubblicazione dell’istruzione operativa n. 7507 del 1° agosto 2022, interviene in merito alla riduzione del tasso medio per la prevenzione relativa all’anno 2023 in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2022.
L’Istituto ha infatti pubblicato il nuovo modello OT23 2023 e chiarisce le novità in riferimento al punteggio conseguibile e agli interventi di nuova introduzione.
Gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che danno accesso alle riduzioni se adottati dalle aziende nel corso del 2022, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe (decreto interministeriale 27 febbraio 2019) sono sostanzialmente invariati.
Le novità applicative sono invece le seguenti:
- punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali), rispetto al punteggio di 50 del 2022;
- riformulazione dell’intervento A-3.2 della sezione “sicurezza macchine e trattori” che è stato circoscritto all’acquisto o al leasing di macchine che sostituiscono macchine obsolete con obbligo di rottamazione di queste ultime;
- riformulazione dell’intervento C-4.2 della sezione “prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici”, non prevedendo più il noleggio, ma solo l’acquisto o il contratto di leasing
- la riformulazione dell’intervento B1 prevedendo per i veicoli aventi una massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, che la prova pratica può essere effettuata anche solo con simulatori di guida;
- la riformulazione dell’intervento E17 relativo all’adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni per il quale è stato precisato che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;
- l’inserimento dell’intervento E-191;
- la riformulazione dell’intervento F2, previsto per aziende per le quali non è obbligatoria l’adozione di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi di formazione BLSD sull’utilizzo dell’apparecchio ad un biennio (2021 -2022);
- la modifica dell’intervento F-3 che ora richiede l’attuazione di almeno due delle misure di protezione per i dipendenti dal rischio rapine tra quelle elencate.