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Protocollo COVID

coronavirus2

Al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, negli ambienti di lavoro non sanitari, innumerevoli sono le disposizioni governative che si susseguono, secondo lo stato di emergenza.

In allegato al DPCM del 11 giugno 2020 troviamo le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive nonché  i “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato il 24 aprile 2020, oltre ai protocolli condivisi di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri e nel trasporto e della logistica.

I suindicati, provvedimenti, nel rispetto di tutte le disposizioni adottate dal governo dall’inizio della pandemia, contengono le linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, che garantiscano condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro oltre alle modalità lavorative.

Qualora non si riesca a proseguire nel rispetto del Protocollo, le aziende potranno, ricorrere allo smart working e agli ammortizzatori sociali e ad eventuali altre soluzioni organizzative straordinarie al fine di contrastare il dilagare dell’infezione.

È obiettivo prioritario del PROTOCOLLO coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Al fine di adottare correttamente le disposizioni presenti nel Protocollo va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specifica condizione di ogni processo produttivo e di ogni opificio.

Informazione

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda di tutte le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi visibili appositi depliants informativi sulle misure adottate e sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) adottati.

L’informativa deve contenere:

  • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
  • la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
  • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall’attività, utilizzare guanti monouso.

Il Ministero della Sanità con Circolare 3572-18/03/2020-GAB-GAB-P ha stabilito che possono essere utilizzati nei luoghi di lavoro i seguenti DPI per le vie respiratorie:

  • le mascherine chirurgiche;
  • le mascherine di protezione FFP2 o FFP3.

Pulizia e sanificazione

E’ necessario prevedere, alla riapertura dell’attività produttiva, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro.

L’ISS COVID-19 con le “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19_ superfici, ambienti interni e abbigliamento” per la prevenzione in questa fase emergenziale indic tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:

  • garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria;
  • pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
  • sanifidisinfettare con prodotti adatti, registrati e autorizzati.

In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) delle superfici, operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, occhiali, altri oggetti di uso frequente).

La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia. Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.

Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali.

Spazi comuni e spostamenti

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Il protocollo ribadisce che la principale misura di contenimento del contagio da Covid 19 è il distanziamento sociale, il datore di lavoro è tenuto a riorganizzare gli spazi di lavoro al fine di garantirlo e se tale eventualità non sia attuabile è tenuto alla riorganizzazione del lavoro secondo turni con numero ridotto di personale. Resta inteso che qualora la tipologia di lavoro non consentisse di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro, devono essere utilizzati i dispositivi di protezione individuale.

Qualora il lavoratore abbia contratto il COVID 19 per poter rientrare a lavoro deve inoltrare all’azienda preventivamente una certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone faringeo.

Alla ripresa delle attività è opportuno che sia coinvolto il medico competente nell’individuazione dei lavoratori con particolari situazioni di fragilità, anche in considerazione all’età.

Ulteriori adempimenti

E’ necessario aggiornare o integrare il capitolo dedicato al Rischio Biologico nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e nei DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), prevedendo un paragrafo dedicato alle “principali misure preventive e protettive e le procedure adottate per contenere la diffusione tra i lavoratori ed eventuali esterni da COVID-19”.

Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa.

Inoltre, sarà necessario che ogni azienda recepisca il PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 con la stesura di un Protocollo di sicurezza aziendale anti contagio da covid-19 e la predisposizione di un informativa per tutti i dipendenti riportante gli avvertimenti indicati al punto 1 del protocollo, detta documentazione sarà da allegare al DVR.

 

È bene precisare che la presente sezione ha solo lo scopo di illustrare sommariamente le disposizioni adottate dal Governo e dalle associazioni di categoria e sindacali, ma ogni azienda ha le sue caratteristiche, le sue criticità e le proprie esigenze da tutelate.

Affidarsi alla ConsuTeam S.r.l. vuol dire avere a disposizione un servizio di consulenza e assistenza per individuare correttamente le disposizioni da adottare, i dispositivi di protezione idonei da impiegarsi oltre al corretto piano di sanificazione da eseguire.

CONTATTACI PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI!

 

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