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Credito di Imposta Formazione 4.0

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Bonus Formazione 4.0 è un credito d’imposta, dal 30% al 50%, calcolato sul costo orario lordo aziendale del personale dipendente impegnato in attività di formazione, per il tempo impiegato nella formazione stessa e con riferimento alle sole tematiche che riguardano le tecnologie abilitanti del Piano Nazionale “Impresa 4.0”.

L’incentivo agisce sulle spese sostenute nei periodi di imposta dal 2020 al 2022 in misura massima di 300.000 euro.

La Consulteam S.r.l., grazie ad una partnership con Ente Accreditato, si occupa di:

  • strutturare il piano di formazione, individuando i corsi previsti dal “Piano nazionale Industria 4.0” più adatti al personale della tua azienda e alla tua azienda;
  • predisporre il progetto formativo e la documentazione necessaria per l’accesso al beneficio e per l’individuazione e la rendicontazione i costi sostenutiper le attività di Formazione 4.0;
  • realizzare il fascicolo a supporto dell’utilizzo del Credito d’imposta per le spese di Formazione 4.0.
  • Soggetti beneficiari
  • Attività agevolabili
  • Misura dell'agevolazione

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del bonus formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, indipendentemente:

  • dalla forma giuridica;
  • dal settore economico di appartenenza (ammesse anche le imprese dei settori pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli);
  • dalla dimensione;
  • dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

CONDIZIONI SOGGETTIVE

La fruizione è subordinata:

  • al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
  • al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC regolare).

SOGGETTI ESCLUSI

Le imprese:

  • destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9 c. 2 D.Lgs. 231/2001;
  • in difficoltà, così come definite dall’art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014.

AMBITO TEMPORALE

Sono agevolabili gli investimenti in attività formative effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Invece, fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2023, ai fini della disciplina in materia di credito per la formazione 4.0 sono ammissibili i costi previsti dall’articolo 31 (paragrafo 3) del regolamento UE 651/2014

Attività agevolabili

Affinché l’attività formativa sia agevolabile, si deve trattare:

  • di attività rivolta ai lavoratori dipendenti;
  • svolta per acquisire ex novo o consolidare le conoscenze;
  • delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, negli ambiti indicati nell’allegato A della Legge di Bilancio per il 2018.

Il credito d’imposta spetta per le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle conoscenze nelle seguenti tecnologie previste dal “Piano nazionale Industria 4.0”:

  • Big data e analisi dei dati;
  • Cloud e fog computering;
  • Cyber security;
  • Sistemi cyber-fisici;
  • Prototipazione rapida;
  • Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
  • Robotica avanzata e collaborativa;
  • Interfaccia uomo macchina;
  • Manifattura additiva;
  • Internet delle cose e delle macchine;
  • Integrazione digitale dei processi aziendali.

ESCLUSIONI: non è ammessa la formazione ordinaria/periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro/protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Misura dell'agevolazione

Il credito d’imposta viene determinato percentualmente sulle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.

Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al:

  • 50%delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese;
  • 40%delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese;
  • 30%delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le grandi imprese.

La misura del credito d’imposta è comunque aumentata al 60% per tutte le imprese (fermi restando i limiti massimi annuali del bonus) dove i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati/molto svantaggiati, come definite dal DM del Ministro del lavoro del 17/10/2017.

La misura del credito d’imposta è comunque aumentata al 60% per tutte le imprese (fermi restando i limiti massimi annuali del bonus) dove i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati/molto svantaggiati, come definite dal DM del Ministro del lavoro del 17/10/2017.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese:

  1. le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  2. i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione.

Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

  1. i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  2. le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

In merito alle SPESE DEL PERSONALE, il DM attuativo chiarisce che si intende la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei cd. ratei (di Tfr, di mensilità aggiuntive, di ferie/permessi/ROL) maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte e le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Personale Interessato

È agevolata la formazione di qualsiasi lavoratore subordinato:

  • PERSONALE DIPENDENTE: personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato)
  • APPRENDISTI

Personale Soggetti che erogano la formazione

Le attività di formazione possono essere erogate, indifferentemente:

  • Esternamente, tramite soggetti terzi rispetto all’azienda;
  • Internamente, mediante personale interno all’azienda.

A. Formazione esterna "accreditata"

I soggetti che erogano la formazione possono essere costituiti:

  • da enti accreditati per lo svolgimento di tali attività presso la Regione (o Provincia autonoma) in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • da università (pubbliche o private) o strutture ad esse collegate;
  • da soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
  • da soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea (settore EA 37);
  • da Istituti tecnici superiori (cd. “ITS”)

È ammessa la FORMAZIONE ON-LINE (Circ. MISE 3/12/2018) ma è richiesta la prova dell’effettiva presenza dei dipendenti tramite strumenti di controllo, quali test di verifica (con criteri analoghi a quelli applicati al formazione permanente degli ordini professionali.

B. Formazione interna

I soggetti che erogano la formazione possono essere costituiti anche da personale dipendente occupato in uno degli ambiti di cui all’All. A della Legge n. 205/2017 che svolge, in riferimento alle attività formative, il ruolo di DOCENTE o TUTOR.

Le relative spese rientrano nel perimento del bonus ma non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.

Condizioni per il riconoscimento

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che:

  • la spesa sostenuta per attività formative sia oggetto di CERTIFICAZIONE CONTABILE;

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile, sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, per ogni periodo di imposta.

  • le attività formative svolte siano dettagliate in una RELAZIONE ILLUSTRATIVA, precisando le modalità organizzative/contenuti delle attività di formazione.

Comunicazione al Mi.S.E.

Le imprese che fruiscono dell’agevolazione devono effettuare una comunicazione al MISE ai soli fini statistici (co. 215 della Legge di Bilancio 2020).

Il modello di comunicazione (approvato con decreto del 6 ottobre 2021), firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it entro i seguenti termini:

  • con riferimento alle attività e alle spese sostenute nel periodo di imposta 2020, andava inoltrato entro il 31 dicembre 2021;
  • con riferimento alle attività e alle spese sostenute nei periodi d’imposta 2021 e 2022: entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

L’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e l’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

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