Requisiti Consorzi Stabili: Il Divieto Di Commistione Con L’offerta Tecnica
I requisiti di capacità tecnica dei consorzi stabili non possono essere inclusi nei criteri di valutazione delle offerte perché si verificherebbe una commistione indebita tra requisiti soggettivi e criteri oggettivi: lo ha ricordato il Tar Lazio, con la sentenza n. 2571/2022 inerente il ricorso contro l’annullamento dell’aggiudicazione di un affidamento da parte di una Stazione Appaltante.
La SA aveva revocato l’aggiudicazione per il mancato possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti dalla legge di gara, in capo alla consorziata per conto della quale il Consorzio partecipava. In particolare, le certificazioni di qualità prescritte nel bando erano state rilasciate per un perimetro di attività differente da quelle oggetto dell’appalto.
Secondo la parte ricorrente, la revoca dell’aggiudicazione sarebbe stata illegittima perché i requisiti contestati alla consorziata non corrispondevano a requisiti di partecipazione ma, si trattava di certificazioni di qualità richieste in seno all’offerta tecnica. Si sarebbero quindi trattati di requisiti legati alla componente tecnica e non soggettivi dell’offerta.
Il TAR ha evidenziato che la lex specialis prevedeva il possesso della certificazione specifica per le attività oggetto dell’appalto, puntualizzando che essa doveva essere prodotta dal consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara.
Nel Diritto degli appalti è vietata la commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di attribuzione del punteggio per la componente tecnica dell’offerta. Il possesso di determinati livelli di esperienza, modulati a seconda dell’oggetto dell’appalto e degli obiettivi perseguiti con esso dall’Amministrazione, devono costituire requisiti di capacità tecnica e non possono essere inclusi nei criteri di valutazione delle offerte “in quanto ciò rappresenterebbe una indebita commistione tra i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri oggettivi di valutazione dell’offerta, i quali vanno invece mantenuti del tutto separati gli uni dagli altri”.
Questo principio tollera eccezioni soltanto in riferimento a criteri valutativi di tipo oggettivo, come ad esempio le caratteristiche organizzative del concorrente sotto il profilo ambientale, della tutela dei lavoratori e delle popolazioni interessate, i quali possono costituire criteri di valutazione.